Cassazione Penale, Sentenza n. 47694/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Raidich ha chiesto l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione, di più reati contro il patrimonio riuniti in tre distinti gruppi. Una precedente ordinanza del 28/07/2023 aveva negato l'unificazione totale. Il ricorrente ha poi invocato due sentenze successive (una estinzione per remissione di querela e una estinzione ex art. 162-ter c.p.) come elementi che colmerebbero il 'buco' temporale e dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso. In cassazione è stato dedotto un unico motivo denunciando vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte afferma che, in sede esecutiva, gli indici dell'unitarietà progettuale devono desumersi principalmente dalle sentenze passate in giudicato che abbiano accertato i reati; provvedimenti che hanno dichiarato l'estinzione del reato (per remissione di querela o per riparazione ex art. 162-ter) non sono, di regola, equivalenti a sentenze di condanna e, salvo che contengano elementi probatori decisivi sul disegno criminoso, risultano inidonei a mutare la valutazione già negativa sulla sussistenza della continuazione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha denunciato vizi di motivazione ai sensi delle lett. b), c) ed e).
art. 81 cod. pen.
Norma sull'istituto della continuazione; la sua applicazione richiede l'accertamento di un disegno criminoso unitario, valutabile in executivis primariamente sulle sentenze di condanna.
art. 162-ter cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte rileva che la dichiarazione di estinzione ex art. 162-ter non equivale automaticamente a una sentenza che possa fondare la prova della continuazione, salvo che contenga elementi utili ai fini del disegno criminoso.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per sottolineare che, in sede esecutiva, è essenziale l'acquisizione delle sentenze e dei decreti di condanna per valutare istituti come la continuazione o il concorso formale; da qui la centralità delle sentenze passate in giudicato.
Massime di principio
- In sede esecutiva per ottenere l'unificazione per continuazione è decisivo fare leva su sentenze passate in giudicato che accertino i reati e ne delineino gli elementi oggettivi e soggettivi.
- Provvedimenti che dichiarano l'estinzione del reato (remissione di querela, 162-ter, ecc.) non hanno automaticamente lo stesso valore probatorio di una condanna; possono essere considerati solo se contengono elementi fattuali utili a provare l'unità di disegno criminoso.
- Per provare la continuazione occorre dimostrare un 'elemento finalistico comune' attraverso indici concreti (modus operandi, ripetizione sistematica, finalità identiche, nessi temporali coerenti) ricavabili soprattutto dalle decisioni accertative.
- Il giudice dell'esecuzione può confermare valutazioni negative precedenti sulla continuazione se i nuovi elementi non sono decisivi o non modificano il quadro probatorio costituito dalle sentenze di condanna.
- Chi chiede l'unificazione deve documentare specificamente, con atti processuali vincolanti, come le pronunce (soprattutto quelle definitive) evidenzino il medesimo disegno criminoso tra le fattispecie considerate.
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