Sentenza n. 489/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 13.3.2025, n. 293, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 13 marzo 2025, n. 293, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito di € 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. La ricorrente aveva notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 26 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero non ha assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 2.000,00 oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
In assenza di contestazioni della parte pubblica costituita, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, il creditore può agire per ottenere l’attuazione coattiva del giudicato.
- L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena esecuzione al giudicato, fissando un termine e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta consente l’esecuzione sostitutiva del giudicato quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice.
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