Cassazione Penale, Sentenza n. 00030/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Ponzio impugna la sentenza di assoluzione emessa in favore dei Riggio per i reati loro ascritti (artt. 392 e 393 c.p.), contestando il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova decisiva: in particolare contesta la ricostruzione giudiziale sulla disponibilità della chiave d'accesso alla terrazza (si osserva la circostanza della rottura della chiave), la mancata considerazione della sentenza civile (Tribunale di Gela n. 555/2021) relativa alla proprietà/usucapione del lastrico, e sostiene che, in assenza di prova di compossesso della ricorrente, non poteva essere riconosciuta la causa di giustificazione invocata dagli imputati (violenza reintegrativa/violenza manutentiva). La ricorrente ha inoltre prodotto memoria con la successiva pronuncia di merito civile favorevole alla sua titolarità esclusiva del lastrico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avesse adempiuto al dictum della sentenza di cassazione precedente esaminando il tema del compossesso; sulla base delle testimonianze e del materiale istruttorio la Corte di appello aveva escluso che la ricorrente avesse un compossesso del lastrico e aveva ritenuto che i Riggio avessero ormai una detenzione/possesso esclusivo del terrazzo. Per tale ragione la condotta della ricorrente (scardinamento della porta con fabbro) è stata qualificata come spoglio e l'azione dei Riggio come legittima violenza manutentiva; l'assoluzione degli imputati è pertanto confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'esclusione del compossesso della parte offesa, non ricorressero le condizioni di illeceità applicabili alla condotta contestata e che la reazione dei resistenti rientrasse nella fattispecie giustificatoria della violenza manutentiva/ reintegrativa; pertanto i profili di responsabilità penale ai sensi dell'art. 392 non risultano sussistere nel caso concreto.
art. 393 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 392 nell'impianto accusatorio; la Corte, valutando il contesto fattuale e probatorio, ha ritenuto non configurabile la responsabilità penale secondo la ricostruzione della ricorrente, per i motivi relativi alla esclusione del compossesso e alla qualificazione della condotta dei resistenti come violenza manutentiva.
Tribunale civile di Gela, sent. n. 555/2021
Sentenza civile prodotta sul punto della usucapione che aveva rigettato la domanda a favore dei Riggio; la Corte di Cassazione ha osservato che tale pronuncia civile sulla usucapione non inficia l'accertamento penale dell'assenza di compossesso da parte della ricorrente e la consolidata detenzione dei Riggio del lastrico, con la conseguente ricostruzione della legittima violenza manutentiva.
Massime di principio
- Per contestare con successo un'assoluzione per violenza reintegrativa/manutentiva è necessario proporre censure specifiche e puntuali: ricorso genericamente formulato è dichiarato inammissibile.
- La sussistenza del compossesso (o del possesso) è questione fattuale centrale e dev'essere provata con elementi istruttori diretti; sentenze civili sulla usucapione non sostituiscono automaticamente la valutazione penale del compossesso.
- La rottura di una chiave o altri elementi isolati non determinano di per sé la prova del possesso della parte offesa; il giudice valuta il complesso delle testimonianze e della condotta concreta nel tempo.
- Se dai fatti emerge che una parte ha ormai una detenzione/possesso esclusivo del bene, gli atti posti in essere dai detentori per mantenere o reintegrare tale possesso possono essere qualificati come violenza manutentiva, idonea a escludere il fatto penalmente illecito.
- In sede di impugnazione in Cassazione è importante indicare chiaramente gli errori di diritto o i travisamenti probatori specifici (con riferimento alle prove nel processo) per evitare l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni civilistiche e penali vanno coordinate: un accertamento civile (es. mancata usucapione) non impedisce che il giudice penale valuti il possesso e la legittimità della reazione dei detentori sulla base del materiale probatorio del processo penale.
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