Cassazione Penale, Sentenza n. 6623/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 19/06/2021 che aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per un anno, nell'ambito di un'accusa di abuso d'ufficio connessa al rilascio di un permesso di costruire e alla quantificazione degli oneri di monetizzazione/ costo di costruzione. Il ricorrente deduceva insufficiente gravità indiziaria perchè le quote di oneri urbanistici sono determinate da norme generali e atti comunali (tabelle parametriche regionali) e osservava che il permesso non era stato dichiarato illegittimo dall'amministrazione; rilevava inoltre vizi di motivazione circa l'accertamento della mancanza di istruttoria e del discostarsi dalla quantificazione del suo predecessore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché il ricorrente ha personalmente dichiarato la rinuncia al ricorso in seguito alla revoca, in data 21/12/2021, della misura interdittiva oggetto dell'impugnazione. La Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U., n. 7/25.06.1997) secondo cui la sopravvenuta perdita d'interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente (revoca del provvedimento) non configura soccombenza virtuale: dall'inammissibilità non consegue condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Il Pubblico Ministero aveva concluso per la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia/ revoca del provvedimento impugnato
D.M. n. 1444/1968
Riferimento normativo in materia di 'monetizzazione standard' e oneri di urbanizzazione; utilizzato dal ricorrente per sostenere che la quantificazione degli oneri segue principi generali e atti amministrativi
d.P.R. n. 380/2001
Citato dal ricorrente per sostenere che il Testo Unico dell'Edilizia contiene principi generali rilevanti per la determinazione degli oneri e per la valutazione della gravità indiziaria
Giurisprudenza: Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Principio secondo cui la sopravvenuta perdita d'interesse non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento) esclude la 'soccombenza virtuale' e quindi l'applicazione di condanne per spese o sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato viene revocato o la misura cautelare viene meno prima della decisione, il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (art. 591 c.p.p.).
- La perdita d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca da parte dell'autorità) normalmente esclude l'obbligo di condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Quando si impugna una misura cautelare basata su gravità indiziaria, è necessario contestare con precisione gli elementi che dimostrano la loro insufficienza (evidenze concrete, vizi istruttori, errore di valutazione), altrimenti il giudizio di merito non verrà affrontato se sopravvengono questioni procedurali.
- Nelle contestazioni relative alla quantificazione degli oneri urbanistici va valutato il ruolo delle norme generali (DPR 380/2001) e degli atti amministrativi locali (tabelle comunali); la sola discrepanza rispetto alla quantificazione adottata da un predecessore non costituisce automaticamente prova di abuso d'ufficio senza ulteriore istruttoria che dimostri la violazione di regole specifiche.
- La rinuncia personale del ricorrente al gravame o la sua dichiarazione di mancato interesse rende spesso inutile l'ulteriore prosecuzione del procedimento cautelare: prima di proporre ricorso è opportuno valutare se siano sopravvenute cause che possano estinguere l'interesse a proseguire.
- Se si vuole mantenere la possibilità di ottenere una pronuncia di merito (ad es. per far accertare una violazione), evitare rinunce o non eccepire giudizialmente la sopravvenuta revoca che possa determinare l'inammissibilità per carenza d'interesse.
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