Cassazione Penale, Ordinanza n. 02497/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva ribadito la responsabilità penale dell'imputato. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Ha dedotto, in sintesi, l'illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità e la mancata assunzione di una prova ritenuta dirimente. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi generici e meramente assertivi, osservando che la sentenza di appello aveva esaminato le risultanze probatorie con motivazione completa e corretta sia sul piano dell'elemento materiale sia su quello psicologico del reato, e che la doglianza sulle attenuanti generiche era inammissibile perché non proposta in appello.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, altresì, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a una contestazione meramente assertiva dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione.
- La censura di illogicità della motivazione non è ammissibile se la sentenza di merito ha esaminato le risultanze probatorie con motivazione completa, coerente e logicamente adeguata rispetto all'elemento materiale e psicologico del reato.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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