Corte di giustizia, Sentenza C-325/24
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025. — HG / Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto d’indagine” – Finalità – Assunzione di mezzi di prova – Articolo 10 – Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine – Articolo 11 – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione – Diritti fondamentali – Articolo 22 – Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute ai fini di un atto d’indagine – Articolo 24 – Audizione dell’imputato mediante videoconferenza – Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) – Principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione. — Causa C-325/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’ambito della direttiva 2014/41 sull’ordine europeo di indagine in relazione all’audizione dell’imputato detenuto in un altro Stato membro. Conferma che il trasferimento temporaneo o la videoconferenza possono essere richiesti anche se l’atto serve indirettamente a garantire la presenza al processo, purché il fine probatorio resti effettivo. Esclude inoltre che lo Stato di esecuzione possa opporre il solo difetto di disciplina interna analoga per rifiutare la videoconferenza e precisa che il motivo relativo ai principi fondamentali richiede una verifica individuale del caso concreto.
Ordine europeo di indagine penale: possibilità di disporre il trasferimento temporaneo o l’audizione in videoconferenza dell’imputato detenuto in un altro Stato membro quando l’atto ha finalità probatoria e, insieme, serve a garantire la sua partecipazione al processo
La questione giuridica
Se la direttiva 2014/41 consenta di emettere un OEI per trasferire temporaneamente in Italia un imputato detenuto in Belgio, oppure per farlo ascoltare in videoconferenza, quando l’atto è finalizzato alla raccolta di prove ma comporta anche la sua comparizione al processo; se lo Stato di esecuzione possa rifiutare l’OEI perché l’atto non esiste in un caso interno analogo; se il mancato rilievo dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), impedisca di invocare altri motivi di rifiuto; e se il motivo dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), richieda una valutazione individuale del caso e non possa fondarsi su direttive generali.
Principio di diritto
L’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un ordine europeo di indagine per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta in un altro Stato membro o per la sua audizione in videoconferenza, anche se l’atto consente pure la sua partecipazione al processo, purché l’atto persegua effettivamente una finalità probatoria e non ecceda quanto necessario alla raccolta delle prove. Lo Stato di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione della richiesta di audizione in videoconferenza solo perché tale misura non sarebbe disponibile in un caso interno analogo; i motivi di rifiuto previsti dalla direttiva sono autonomi e, per l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), è necessaria una valutazione concreta del caso, non bastando direttive generali astratte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 3 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 9 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 10 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 11 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 22 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 24 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 26 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 27 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 28 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 29 della direttiva 2014/41/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
Ordine europeo di indagine per audizione dell’imputato detenuto in altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Firenze in un procedimento penale a carico di HG, imputato di partecipazione a un’organizzazione criminale e traffico di stupefacenti. Il giudice italiano chiedeva chiarimenti sull’interpretazione della direttiva 2014/41/UE in relazione a un OEI destinato a ottenere l’audizione dell’imputato detenuto in Belgio, sia mediante videoconferenza sia mediante trasferimento temporaneo in Italia.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale HG era detenuto in Belgio ed era stato dichiarato assente dal giudice italiano, pur essendo assistito da un difensore di fiducia. Il Tribunale di Firenze aveva ordinato la sua audizione e aveva poi emesso un OEI per consentire alle autorità belghe di procedere all’esame mediante videoconferenza. La Procura di Bruges aveva comunicato che l’OEI non sarebbe stato eseguito, richiamando il diritto belga e una direttiva generale secondo cui l’audizione dell’imputato in videoconferenza nel corso del proprio processo sarebbe contraria ai principi del giusto processo. Tentata anche la via del trasferimento temporaneo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se tali dinieghi fossero compatibili con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2014/41, che definisce l’OEI come decisione giudiziaria volta a compiere atti di indagine specifici per acquisire prove;
- l’articolo 3, sull’ambito di applicazione dell’OEI;
- l’articolo 10, sul ricorso a un diverso tipo di atto di indagine;
- l’articolo 11, sui motivi di non riconoscimento o non esecuzione, in particolare la lettera f) e la lettera h);
- l’articolo 22, sul trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di esecuzione;
- l’articolo 24, sull’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva;
- l’articolo 47 della Carta, evocato dal giudice del rinvio in relazione ai diritti di difesa e al giusto processo.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte esamina se:
- l’OEI possa essere emesso per il trasferimento temporaneo o per la videoconferenza quando l’atto serve sia a raccogliere prove sia a far comparire l’imputato al processo;
- lo Stato di esecuzione possa rifiutare la videoconferenza per il solo fatto che non è prevista in un caso interno analogo;
- l’assenza di rilievo del motivo di rifiuto ex articolo 11, paragrafo 1, lettera f), impedisca di invocare altri motivi di rifiuto;
- il motivo dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), consenta un rifiuto automatico fondato su direttive generali o richieda invece una valutazione caso per caso.
Ragionamento della Corte: ambito dell’OEI e finalità probatoria
La Corte afferma che la direttiva 2014/41 ha un ambito ampio e riguarda qualsiasi atto di indagine finalizzato all’acquisizione di prove, ivi compresi il trasferimento temporaneo di una persona detenuta e la sua audizione mediante videoconferenza. Richiamando i considerando 25 e 26, sottolinea che un OEI può essere emesso in qualsiasi fase del procedimento penale, compresa quella dibattimentale.
La Corte precisa però che il requisito essenziale è la finalità probatoria: l’atto richiesto deve essere diretto all’ottenimento di elementi di prova. Perciò, un OEI è ammissibile anche se l’atto produce incidentalmente l’effetto di garantire la comparizione dell’imputato al processo, purché tale effetto non diventi lo scopo esclusivo o prevalente e l’esecuzione non ecceda quanto necessario ai fini dell’assunzione delle prove.
La Corte valorizza inoltre le garanzie del sistema: per il trasferimento temporaneo l’articolo 22 esige il rinvio della persona allo Stato di esecuzione entro il termine fissato e la definizione concordata delle modalità pratiche; per la videoconferenza l’articolo 24, paragrafo 3, prevede che le modalità siano concordate tra Stato di emissione e Stato di esecuzione. Ciò consente allo Stato di esecuzione di controllare che la misura non si trasformi surrettiziamente in uno strumento di consegna per finalità processuali diverse dalla raccolta delle prove.
Motivo di rifiuto per indisponibilità in un caso interno analogo
Sulla seconda questione la Corte esclude che l’articolo 10 possa essere invocato per rifiutare una richiesta di audizione dell’imputato in videoconferenza disciplinata dall’articolo 24. L’audizione ex articolo 10, paragrafo 2, lettera c), riguarda infatti un’audizione svolta secondo la legge dello Stato di esecuzione, mentre la videoconferenza dell’articolo 24 si svolge secondo la legge dello Stato di emissione. Inoltre, la direttiva disciplina separatamente i due istituti anche nel modulo dell’allegato A.
Ne consegue che lo Stato di esecuzione non può opporre il solo fatto che la videoconferenza non sarebbe disponibile in un caso interno analogo. Il motivo di indisponibilità interno di cui all’articolo 10, paragrafo 5, non è applicabile alla videoconferenza dell’articolo 24.
Autonomia dei motivi di rifiuto
Quanto alla terza questione, la Corte afferma che i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11 sono autonomi tra loro e non esiste una gerarchia che impedisca di invocare un altro motivo quando uno risulti inapplicabile. Pertanto, il fatto che il motivo dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), non osti all’esecuzione non impedisce allo Stato di esecuzione di fondarsi su un diverso motivo di rifiuto previsto dalla direttiva.
Principi fondamentali dello Stato di esecuzione e valutazione individuale
Sulla quarta questione la Corte interpreta l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), nel senso che il rifiuto è possibile solo se, in un caso particolare, l’esecuzione della videoconferenza è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. La formula "in un caso particolare" impone una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, e non autorizza un rifiuto automatico basato su direttive generali astratte o su un orientamento generale valido per tutte le ipotesi.
La Corte ammette che uno Stato membro possa adottare direttive interne generali per facilitare l’applicazione dei propri principi fondamentali, ma tali direttive devono essere applicate in concreto, caso per caso, senza sostituire l’esame individualizzato richiesto dalla direttiva.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’autorità giudiziaria di uno Stato membro può emettere un OEI per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o per la sua audizione in videoconferenza, anche se l’atto consente pure la comparizione al processo, purché sia finalizzato alla raccolta di prove;
- lo Stato di esecuzione non può rifiutare la videoconferenza solo perché non prevista in un caso interno analogo;
- l’insussistenza di un determinato motivo di rifiuto non impedisce di invocarne un altro;
- il motivo dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), richiede una valutazione concreta del caso e non può fondarsi solo su direttive generali.
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