Sentenza n. 528/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 2964/2024, pubblicata in data 08/10/2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.10.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “- dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in favore della ricorrente del beneficio economico suddetto, per l’importo complessivo di euro 1.000,00 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 300,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, spese forfettarie al 15%, iva, cpa nella misura di legge versato”, con condanna ex art. 114, comma 3, lettera e), dell'Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e sino al giorno dell'effettivo adempimento e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 1.000,00, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 2964/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l’11 ottobre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente all’attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi, nonché alle spese processuali. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha integralmente pagato la somma dovuta in esecuzione della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza. Il TAR ha quindi ritenuto pienamente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcuna utilità concreta per la ricorrente nella prosecuzione del giudizio. Le spese dell’ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La disposizione impone la definizione del giudizio quando, per effetto di un’attività sopravvenuta dell’amministrazione, la pretesa azionata sia stata integralmente e irretrattabilmente soddisfatta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
art. 93 c.p.c.
Applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in forza del giudicato soddisfa pienamente la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza amministrativa pienamente satisfattiva e irretrattabile rispetto al diritto o all’interesse fatto valere; il mero adempimento parziale non è sufficiente.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza quando l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
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