Cassazione Penale, Sentenza n. 11558/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di "collaborazione impossibile". Ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione rispetto all'applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e all'art. 47-ter Ord. pen., sostenendo che il reato per cui sta scontando la pena è tentato (tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso) e che, secondo orientamenti giurisprudenziali, il divieto ostativo non dovrebbe operare per il tentativo; contesta inoltre un errore nel calcolo della data di scarcerazione che, se considerata correttamente (6 maggio 2025), avrebbe fatto risultare residuo di pena inferiore a due anni e quindi l'istanza di detenzione domiciliare sarebbe stata ammissibile. (2) Vizioso giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 133 c.p., perché il Tribunale avrebbe dato peso a dati incerti ignorando elementi attenuanti: ruolo marginale della condannata nel reato, buona condotta precedente e in carcere, partecipazione al percorso rieducativo, assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, restituzione dei beni e pagamento di una somma alla persona offesa, e l'ubicazione lontana della misura alternativa rispetto al luogo del reato.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del divieto ostativo previsto dall'art. 4-bis anche al tentativo quando il fatto è stato posto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis (cioè con metodo o finalità mafiosa), conformandosi all'indirizzo delle Sezioni Unite (n. 40985/2018, Di Maro) che distingue i delitti nominativamente indicati dalle categorie di delitti. Ha inoltre considerato irrilevante l'errore dedotto sul calcolo della pena residua, perché l'art. 47-ter, comma 1-bis, esclude l'applicazione della detenzione domiciliare ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché chiedeva un nuovo apprezzamento dei fatti e della pericolosità sociale sovrapponendosi al giudizio di merito: il nuovo testo dell'art. 4-bis, comma 1-bis, richiede elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla mera dichiarazione di dissociazione, per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. pen. (ordinamento penitenziario)
Il Collegio ha interpretato che il divieto ostativo previsto dall'art. 4-bis opera anche con riferimento ai delitti commessi nella forma tentata quando tali delitti rientrano nella categoria dei reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis (ossia con finalità o metodo mafioso); pertanto la qualità di "tentato" non esclude automaticamente l'applicabilità del divieto se è evidente la finalità/Metodo mafioso.
art. 47-ter Ord. pen.
La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis
La norma limita la possibilità di detenzione domiciliare ai casi di pena residua non superiore a due anni ma esclude espressamente l'applicabilità della disposizione ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis; perciò, una volta accertata l'ostatività ex art. 4-bis, il calcolo della pena residua diventa irrilevante ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare.
art. 133 c.p. (pericolosità sociale)
Richiama il parametro giuridico del giudizio di pericolosità sociale; il Collegio ha ritenuto che la deduzione della ricorrente chiedeva un nuovo apprezzamento dei fatti e delle valutazioni prognostiche (pericolosità) già svolte dal giudice del merito e quindi non superava la soglia di ammissibilità del riesame.
Sezioni Unite, n. 40985 del 19/04/2018 (Di Maro)
La sentenza delle Sezioni Unite è stata richiamata per confermare l'interpretazione secondo cui, quando il legislatore indica una categoria di delitti, la stessa va intesa come comprensiva anche dei delitti tentati; tale indirizzo è stato seguito dal Collegio per estendere l'effetto ostativo anche al tentativo correlato a finalità/metodi mafiosi.
Giurisprudenza contraria citata (Sez.1 n. 15755 del 22/01/2014, Marino)
Sebbene la ricorrente avesse richiamato orientamenti (come la pronuncia Marino) che ritengono il divieto ostativo non applicabile al tentativo, il Collegio li ha ritenuti non condivisibili alla luce dell'indirizzo delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Se il reato per cui si chiede un beneficio rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis, l'ostatività può operare anche se il fatto è commesso nella forma tentata, quando emergano le finalità o il metodo mafioso: la forma tentata non garantisce automaticamente l'accesso ai benefici.
- Una contestazione del calcolo della pena residua non supera il problema dell'ostatività: se opera il divieto di cui all'art. 4-bis, il computo del residuo di pena diventa irrilevante ai fini della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis.
- Per superare l'ostatività e ottenere misure alternative o concessione di benefici occorrono elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria o alla dichiarazione di dissociazione; è necessario fornire prove concrete sull'assenza di collegamenti attuali o del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, nonché sulla impossibilità di adempiere agli obblighi civili quando rilevante.
- I ricorsi che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti o della pericolosità sociale senza dimostrare vizi di logicità o palesi errori istruttori sono spesso dichiarati inammissibili: il giudizio di merito non è riaperto salvo specifici profili di illogicità o violazione di legge.
- In situazioni simili è utile documentare tempestivamente e in modo circostanziato: a) la reale posizione giuridica aggiornata (es. ultime determinazioni di scarcerazione), b) elementi concreti e aggiuntivi che escludano collegamenti con la criminalità organizzata, c) dati sul percorso rieducativo e su atti riparatori verso le vittime, d) eventuali impossibilità oggettive di adempiere obbligazioni civili, poiché sono questi gli elementi valutati per derogare all'ostatività.
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