Sentenza n. 300/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1524 del 2025: della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 06/06/2024. quanto al ricorso n. 1526 del 2025: della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 06/06/2024. quanto al ricorso n. 1525 del 2025: della sentenza n. 752/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 06/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 752/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto autonomi ricorsi per ottenere l'ottemperanza alla medesima sentenza del Tribunale di Bologna n. 752/2024, pubblicata il 6 giugno 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva, poiché riguardavano l'esecuzione della stessa pronuncia. La decisione originaria concerneva complessivamente tredici docenti, ma soltanto tre avevano proposto ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi e li ha accolti, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in 600 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori. La quantificazione ha tenuto conto del limitato importo della causa e della scelta di proporre ricorsi autonomi per soli tre dei tredici docenti interessati dalla pronuncia originaria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute in una decisione passata in giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere amministrativo su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine fissato.
- Ricorsi autonomi proposti da più soggetti per ottenere l'esecuzione della medesima sentenza possono essere riuniti per connessione oggettiva.
- L'esecuzione delle statuizioni giudiziali deve tenere conto delle somme o prestazioni eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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