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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4711/2021 del 22/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della liquidazione del compenso riconosciuto al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo della Giovanni Ippolito s.r.l. in liquidazione; il ricorrente denunciava carenza di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e la errata applicazione del d.m. n. 30/2012 (artt. 1-5) e dell'art. 39 legge fall., sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere calcolato con le percentuali sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario e chiedendo una somma minima molto superiore a quella liquidata (circa 46.490,63 EUR).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo alla motivazione, perché il tribunale aveva adeguatamente esposto le ragioni della liquidazione a 2.500,00 EUR. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato l'interpretazione del d.m. n. 30/2012: se il concordato prevedeva forme di liquidazione ma l'ammissione è stata poi revocata e non è stata effettuata alcuna liquidazione degli attivi, l'unico parametro applicabile è il criterio residuale richiamato dall'art. 5 del d.m. (tendenzialmente il riferimento ai minimi di cui all'art. 4), e non le percentuali sull'attivo realizzato. Il tribunale poteva dunque commisurare il compenso all'importanza dell'opera svolta, purché rispettando i minimi; la somma liquidata è stata considerata non inferiore ai minimi e comprensiva delle spese forfetarie del 5%. La Corte ha altresì disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato secondo il DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Consente il ricorso per cassazione per questioni di diritto attinenti al processo; le decisioni di liquidazione di compensi del giudice fallimentare sono sindacabili in cassazione

  • Legge fallimentare, art. 165, comma 2 e art. 39

    Il tribunale liquida il compenso del commissario giudiziale con decreto non soggetto a reclamo; il compenso è distinto da quello del curatore in caso di fallimento sopravvenuto

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Esige adeguata motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto tuttavia sufficiente la motivazione del tribunale anche se non condivisa dal ricorrente

  • Decreto ministeriale n. 30 del 2012, artt. 1, 4 e 5

    Art. 1 stabilisce percentuali di compenso in relazione ad attivo e passivo; art. 4 fissa i minimi per il curatore; art. 5 disciplina il compenso del commissario nelle procedure con forme di liquidazione e rinvia ai minimi dell'art. 4. La Corte ha interpretato che, se non è stata effettuata alcuna liquidazione degli attivi per revoca del concordato, non si applicano le percentuali sull'attivo realizzato e resta rilevante il parametro residuale/minimi

  • Legge fallimentare, artt. 172 e 173

    Art. 172 riguarda la redazione dell'inventario da parte del commissario; art. 173 la relazione che può denunziare violazioni che determinano revoca. L'assenza dell'inventario e della liquidazione concreta ha inciso sulla determinazione del criterio di liquidazione del compenso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il regime del contributo unificato; la Corte ha dato atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Se un concordato preventivo che prevedeva forme liquidatorie viene revocato prima che si realizzi la liquidazione degli attivi, il compenso del commissario non può essere calcolato sulle percentuali riferite all'attivo realizzato previste dal d.m. 30/2012; il parametro effettivo diviene quello residuale/minimo richiamato dalla normativa
  • Il tribunale può adeguare il compenso al concreto lavoro svolto e, in caso di attività incompleta per cause sopravvenute (ad es. revoca del concordato), è ammessa una liquidazione anche inferiore ai parametri ordinari purché non si violino i minimi normativi previsti
  • La motivazione del provvedimento di liquidazione deve essere sufficiente ma non richiede che la Corte di cassazione condivida le valutazioni di merito del giudice di prime cure; la carenza di condivisione non equivale automaticamente a carenza di motivazione
  • Le spese forfetarie (percentuale del 5%) spettano al commissario per legge, ma il tribunale può ritenere il compenso liquidato comprensivo di tali spese se ciò è espresso e il totale rimane conforme ai minimi
  • Il compenso del commissario è distinto e autonomo rispetto a quello del curatore in caso di fallimento sopravvenuto: valutare sempre separatamente le attività svolte da ciascun organo e i criteri di liquidazione applicabili

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