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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto per motivazione insufficiente su un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contestazione riguardava la qualificazione fiscale della somma corrisposta al contribuente, in forma capitale, dal fondo previdenziale P.I.A./F. alla cessazione del rapporto di lavoro. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva applicato l'aliquota del 12,50% senza accertare se il fondo fosse effettivamente a capitalizzazione o avesse investito sul mercato le somme accantonate, né quale rendimento netto fosse stato concretamente prodotto e attribuito alla posizione individuale. Tali verifiche erano necessarie per distinguere la quota relativa alla sorte capitale, soggetta a tassazione separata, dalla quota di rendimento finanziario, soggetta all'aliquota del 12,50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del fondo P.I.A./F., verificare se i contributi del datore di lavoro e del lavoratore siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, determinare il rendimento conseguito e stabilire come le eventuali plusvalenze siano state attribuite alla posizione del contribuente. Solo la quota corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria potrà beneficiare dell'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985; la parte restante dovrà rimanere soggetta al regime della tassazione separata. È stato quindi riconosciuto il diritto dell'Agenzia a una nuova valutazione, senza una definitiva quantificazione del rimborso spettante al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Consente di ricorrere per cassazione quando la motivazione della sentenza è insufficiente rispetto a un fatto decisivo e controverso. La Corte ha ritenuto omesso l'accertamento sulla natura e sull'effettiva quantificazione del rendimento finanziario.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Ha previsto, per determinate prestazioni di previdenza complementare in forma capitale, l'assoggettamento a tassazione separata, con disciplina applicabile secondo la data di iscrizione al fondo.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha esteso il regime della tassazione separata alle prestazioni previdenziali complementari, in capitale o rendita, rendendo non più rilevante la distinzione tra capitale e rendimento per gli importi maturati successivamente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Disciplinano la tassazione separata applicabile, nel caso esaminato, alla sorte capitale e agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Prevede l'aliquota del 12,50% applicabile, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettiva gestione finanziaria del capitale accantonato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata a tassazione separata solo per la "sorte capitale", mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto "rendimento" si applica la ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente la tassazione separata.

    Stabilisce la distinzione temporale e qualitativa tra sorte capitale e rendimento: prima del 2001 il rendimento finanziario effettivo è tassato al 12,50%, mentre il capitale è soggetto a tassazione separata; dal 2001 la prestazione è integralmente soggetta a tassazione separata.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi previdenziali complementari anteriori al 1° gennaio 2001, non è sufficiente qualificare genericamente una parte della somma come rendimento: occorre provare che vi sia stata un'effettiva gestione o investimento sul mercato finanziario.
  • L'aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria del capitale accantonato, non all'intera differenza tra la somma ricevuta e i contributi versati.
  • La sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, resta soggetta al regime della tassazione separata.
  • La natura formale del fondo o del contratto non è decisiva da sola: il giudice deve esaminare concretamente i meccanismi di funzionamento, gli investimenti effettuati, i rendimenti conseguiti e i criteri di attribuzione delle plusvalenze.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la distinzione tra capitale e rendimento non determina, in linea generale, l'applicazione dell'aliquota del 12,50%, poiché trova applicazione il regime della tassazione separata sull'intera prestazione.
  • In caso di richiesta di rimborso fiscale, il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare l'esistenza, l'ammontare e il metodo di calcolo del rendimento finanziario effettivo; in mancanza, il rimborso non può essere quantificato automaticamente.

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