Cassazione Civile, Ordinanza n. 07205/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
Due soggetti avevano sottoscritto una scrittura privata con cui si obbligavano a corrispondere un importo complessivo di euro 110.000 per il subentro nella gestione di un complesso sportivo, versandone poi euro 70.000. I cedenti ottennero decreto ingiuntivo per il saldo di euro 40.000. In sede di opposizione, gli ingiunti sostennero che l'accordo non riguardava una cessione di azienda, bensì il mero subentro nella gestione di un'associazione sportiva non profit; domandarono quindi, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per aliud pro alio o, subordinatamente, l'annullamento per errore essenziale, con restituzione delle somme già pagate. Tribunale e Corte d'appello respinsero le domande, ritenendo che il contratto avesse ad oggetto il subentro oneroso nella gestione degli impianti sportivi comunali, che non vi fosse trasferimento di proprietà dell'impianto né cessione di azienda, che la causa fosse lecita e meritevole ex art. 1322 c.c., e che non sussistesse un errore essenziale o riconoscibile. In cassazione i ricorrenti proposero nove motivi: violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. e del giudicato interno; omessa o errata valutazione delle prove ex art. 115 c.p.c.; errata interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.; omesso rilievo del contratto preliminare e delle prove testimoniali; errata individuazione della causa del contratto e nullità per mancanza/illiceità della causa; erronea esclusione della risoluzione nonostante i pagamenti già eseguiti; erronea valutazione della riconoscibilità dell'errore; motivazione apparente sulla domanda di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, qualificando le censure come tentativi di ottenere una nuova valutazione di merito e ribadendo che la sentenza d'appello era coerente con quella di primo grado sul punto decisivo: il contratto aveva a oggetto la cessione onerosa del diritto di gestire gli impianti sportivi, non una cessione di azienda, e la causa concreta era lecita e meritevole. Il settimo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi: la domanda di risoluzione era stata respinta non per il solo pagamento parziale, ma perché non risultava alcun aliud pro alio; la domanda di annullamento era stata respinta per insussistenza del vizio del consenso, non per una mera valutazione astratta della riconoscibilità dell'errore. Il nono motivo è stato rigettato perché la motivazione d'appello è stata ritenuta effettiva e non apparente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con conseguente applicazione anche del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nella decisione d'appello.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La diversa forza di convincimento attribuita alle prove rientra nel potere di valutazione del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è escluso quando la motivazione, letta nel suo complesso, sia effettiva e coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto va censurata solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici, non per il tentativo di ottenere una rivalutazione del merito.
art. 1325 c.c.
Richiamato per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto e della sua causa/struttura.
art. 1418 c.c.
La nullità per difetto o illiceità della causa non può essere desunta dalla sola insoddisfazione economica di una parte.
art. 1423 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che il tema è comunque assorbito dal rigetto sul difetto del vizio dedotto.
art. 1453 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la risolubilità del contratto; la Corte nega che nel caso vi fosse un inadempimento rilevante o un aliud pro alio.
art. 1458 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla retroattività della risoluzione, ma irrilevante in assenza dei presupposti della risoluzione stessa.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno riguarda la statuizione minima su fatto, norma ed effetto, non il mero fatto isolato; nel caso, non vi era contrasto tra primo e secondo grado sul punto decisivo.
art. 1322 c.c.
L'autonomia contrattuale consente accordi diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela, come la gestione di impianti sportivi pubblici per finalità di utilità sociale.
art. 41 Cost.
Il controllo giudiziale sulla causa concreta mira a verificare la non contrarietà dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, non la convenienza economica dello scambio.
d.lgs. n. 460/1997
La disciplina del non profit e il divieto di distribuzione degli utili non impediscono che l'attività di gestione produca ricavi.
d.P.R. 115/2002
Accertata la soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte o acquisite illegittimamente.
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se la decisione di appello resta allineata sulla sequenza decisoria essenziale, non vi è violazione del giudicato.
- L'interpretazione del contratto va censurata in cassazione solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici; non è consentito usare il ricorso per ottenere una terza valutazione di merito sulla comune intenzione delle parti.
- Ai fini della causa concreta, il giudice deve verificare la meritevolezza dell'interesse perseguito e la non contrarietà all'utilità sociale, ma non può sindacare la convenienza economica dell'accordo o l'adeguatezza dello scambio prestazionale.
- La distinzione tra oggetto del contratto e causa del contratto è essenziale: la circostanza che un'attività sia potenzialmente o concretamente redditizia non coincide, di per sé, con l'esistenza o l'illiceità della causa negoziale.
- La domanda di risoluzione per aliud pro alio richiede che il bene o il diritto effettivamente trasferito sia radicalmente diverso da quello pattuito; il solo dissenso sulla redditività o sull'opportunità economica dell'operazione non integra tale presupposto.
- L'annullamento per errore essenziale richiede che il vizio del consenso sia realmente incidente sulla volontà negoziale; se il ragionamento decisorio esclude in radice il vizio, la discussione sulla sola riconoscibilità dell'errore diventa inconferente.
- Un contratto definitivo, stipulato dopo un preliminare, costituisce la fonte esclusiva del regolamento negoziale, salvo che risulti un accordo espresso di sopravvivenza di pattuizioni del preliminare.
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