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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20409/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso il raddoppio dei termini d'accertamento ritenendo che gli avvisi emessi non si fondassero su rilievi idonei a superare le soglie di punibilità penale. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n.600/1973 e 57 d.P.R. n.633/1972 nonché dell'art.37 commi 24-26 d.l. n.203/2006 (conv. L. n.248/2006), sostenendo che il raddoppio dei termini opera quando, in sede di verifica, emergano elementi che impongono l'obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.) per i reati fiscali previsti dal d.lgs. n.74/2000, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dagli esiti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l'emersione, in sede di verifica, di elementi oggettivi che integrano l'obbligo di denuncia penale (seri indizi) e che il raddoppio opera automaticamente al riscontro di tale condizione; non rilevano gli esiti successivi del procedimento penale né il fatto che, a valle, gli atti impositivi si fondino su elementi privi di rilevanza penale, salvo che l'Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della norma. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Regola il termine di accertamento e il raddoppio dei termini: il raddoppio opera quando emergono elementi che impongono obbligo di denuncia penale; la Corte ha interpretato che è sufficiente l'emersione degli elementi che configurano la denunciabilità, indipendentemente dalla successiva denuncia o esito penale.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Analogamente all'art.43 del DPR 600/73, disciplina il termine per l'accertamento IVA e il raddoppio dei termini; la Corte ne riconosce l'applicazione automatica alla mera emersione della condizione di denunciabilità.

  • art. 37 commi 24-26 d.l. n. 203/2006 (conv. L. n. 248/2006)

    Normativa che ha modificato i citati artt. 43 e 57 disponendo il raddoppio dei termini nei casi di obbligo di denuncia penale; la Corte ha richiamato la modifica per confermare che l'obbligo di denuncia è il presupposto del raddoppio.

  • art. 331 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che l'emersione degli elementi che attivano tale obbligo sia ciò che fa sorgere il raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Contiene i reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia; la giurisprudenza richiede l'esistenza di seri indizi di tali reati per il raddoppio.

  • art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

    Vizio di motivazione e violazione di legge: motivo adottato dall'Agenzia per dedurre errata applicazione delle norme sui termini di accertamento; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo.

  • Corte Cost. sent. n. 247/2011

    Richiamata per il principio che il raddoppio opera sulla base dell'emersione obiettiva della condizione di denunciabilità, senza necessità della formale denuncia, salvo uso strumentale.

  • Cass. n. 17586/2019, Cass. n.33793/2019, Cass. n.11171/2017, Cass. n.20043/2015, Cass. n.13483/2016, Cass. n.23628/2017

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per puntualizzare che: (i) il raddoppio richiede la sussistenza dell'obbligo di denuncia (seri indizi); (ii) non è necessaria l'effettiva denuncia; (iii) gli esiti successivi del procedimento penale o la perdita della soglia di punibilità non annullano retroattivamente il presupposto del raddoppio, salvo uso pretestuoso.

Massime di principio

  • Per beneficiare del raddoppio dei termini d'accertamento è sufficiente che, in sede di verifica, emergano elementi oggettivi che impongano l'obbligo di denuncia penale (seri indizi) relativi ai reati fiscali; non è necessaria la formale presentazione della denuncia.
  • Gli esiti successivi del procedimento penale o il fatto che parti dell'accertamento risultino poi prive di rilevanza penale non annullano automaticamente il raddoppio dei termini, salvo che si dimostri un uso pretestuoso o strumentale della norma da parte dell'Amministrazione.
  • Il raddoppio non è una 'riapertura' di termini scaduti ma una diversa fattispecie normativa che stabilisce termini distinti e più lunghi sin dall'origine quando ricorre la condizione di denunciabilità.
  • In situazione analoga, l'ufficio che intende fondare l'accertamento sul raddoppio dovrebbe documentare gli elementi oggettivi emersi in verifica che giustificano l'obbligo di denuncia, per difendersi da contestazioni di uso strumentale.
  • Il contribuente che contesta la legittimità del raddoppio deve provare che l'Amministrazione ha agito in modo strumentale o pretestuoso, oppure che i presupposti oggettivi di denunciabilità non sono mai effettivamente emersi.

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