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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-68/26

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 27 marzo 2026. — Procedimento penale a carico di DK. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Diritto di presenziare al processo – Rinuncia espressa o tacita, ma inequivocabile – Normativa nazionale interpretata nel senso che autorizza il mantenimento in stato di detenzione di una persona sottoposta a procedimento penale per garantire il rispetto del suo diritto di presenziare al processo. — Causa C-68/26 PPU

Giurisprudenza europea62026CO0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito che la direttiva 2016/343 non disciplina le condizioni della detenzione disposta per assicurare la presenza dell’imputato al processo. Pertanto, una misura nazionale di custodia cautelare adottata solo per garantire il diritto di presenziare alle udienze non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della direttiva. Di conseguenza, in mancanza di un diverso collegamento con il diritto dell’Unione, la questione non può essere valutata alla luce della Carta.

La direttiva 2016/343 si applica a una normativa nazionale che consenta di mantenere in detenzione un imputato al solo fine di garantirne la presenza personale al processo, dopo una rinuncia a comparire.

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343, letto alla luce degli articoli 6, 47, secondo comma, e 52, paragrafo 1, della Carta e del principio di proporzionalità, osti a una normativa nazionale interpretata nel senso che consente di arrestare e mantenere in stato di detenzione, per periodo indeterminato, un imputato che abbia scelto consapevolmente di non comparire alle udienze, quando la detenzione è disposta unicamente per assicurare una tutela più intensa del suo diritto di presenziare personalmente al processo.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 disciplina il diritto dell’imputato di presenziare al processo e le sole eccezioni a tale diritto, ma non regola né l’obbligo di comparire né, a maggior ragione, le misure coercitive che uno Stato membro può adottare per assicurare tale comparizione. Ne consegue che una normativa nazionale che consenta di mantenere in custodia cautelare un imputato al solo scopo di garantirne la presenza personale al dibattimento non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva; in assenza di un altro collegamento con il diritto dell’Unione, essa resta altresì fuori dall’ambito della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 82, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 1 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 7 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 8 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 9 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 99 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 107 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 108 regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Diritto di presenziare al processo e custodia cautelare dell’imputato

La pronuncia, resa in forma di ordinanza nell’ambito di un rinvio pregiudiziale d’urgenza, riguarda un procedimento penale pendente dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria). Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell’Unione osti a che un imputato, dopo aver scelto di non comparire alle udienze, sia mantenuto in detenzione al solo fine di assicurarne la presenza personale al processo.

Fatti e procedimento principale

DK era imputato in un procedimento per reati in materia di stupefacenti e associazione per delinquere. Dopo varie fasi del processo svoltesi in sua assenza, il giudice del rinvio ha ritenuto che DK si fosse sottratto al procedimento e che esistesse un concreto rischio di fuga. Per questo ha disposto e poi mantenuto la custodia cautelare non per finalità tradizionali di prevenzione del pericolo di fuga o di reiterazione, ma esclusivamente per consentire a DK di partecipare personalmente alle udienze e di esercitare effettivamente il diritto di presenza al processo previsto dal diritto nazionale.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama la direttiva (UE) 2016/343, in particolare:

  • considerando 1, 33, 35 e 48;
  • articolo 1, sull’oggetto della direttiva;
  • articolo 7, sul diritto al silenzio;
  • articolo 8, paragrafi 1 e 2, sul diritto di presenziare al processo;
  • articolo 9, sul diritto a un nuovo processo. Sono inoltre richiamati gli articoli 6, 47, secondo comma, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, oltre all’articolo 267 TFUE. La decisione menziona anche gli articoli 82, paragrafo 2, TFUE, 99, 107 e 108 del regolamento di procedura e l’articolo 23 bis dello Statuto della Corte.

Questione pregiudiziale

Il giudice di rinvio ha chiesto se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce della Carta e del principio di proporzionalità, osti a una normativa nazionale interpretata nel senso che consente di arrestare e mantenere in detenzione, per tempo indeterminato, un imputato che abbia rinunciato a comparire, quando la misura sia adottata unicamente per garantire in modo più intenso il suo diritto di presenziare personalmente al processo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva garantisce il diritto di presenziare al proprio processo, mentre il paragrafo 2 consente agli Stati membri di prevedere processi in absentia a determinate condizioni. Tuttavia, tale disposizione non impone agli Stati membri di organizzare il processo in assenza dell’imputato, né disciplina l’eventuale obbligo di comparizione personale.

In questa prospettiva, la direttiva si limita a definire e circoscrivere il diritto di presenza e le eccezioni ad esso, ma non regola le misure coercitive volte ad assicurare fisicamente la comparizione dell’imputato, come il mantenimento in custodia cautelare. La Corte precisa quindi che le condizioni per privare una persona della libertà prima o durante il processo sono rimesse al solo diritto nazionale e non rientrano nell’ambito dell’articolo 8 della direttiva 2016/343.

Quanto alla Carta, la Corte osserva che essa si applica solo quando una situazione nazionale costituisce "attuazione del diritto dell’Unione" ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Poiché la misura nazionale in questione non è disciplinata dalla direttiva e non emerge dalla decisione di rinvio un altro collegamento con il diritto dell’Unione, la normativa bulgara contestata si colloca fuori dall’ambito di applicazione della Carta. Di conseguenza, non occorre esaminare nel merito la proporzionalità della detenzione alla luce degli articoli 6, 47 e 52 della Carta.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non si applica a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, consente di mantenere in stato di detenzione una persona sottoposta a procedimento penale che abbia scelto di non comparire alle udienze, quando la detenzione serve esclusivamente a garantire l’effettivo esercizio del diritto di presenziare al processo.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che la direttiva 2016/343 non armonizza le misure cautelari detentive adottate per assicurare la presenza dell’imputato al dibattimento. La questione resta, in linea di principio, rimessa al diritto nazionale, salvo che la misura ricada in un diverso ambito di attuazione del diritto UE. In presenza di un mero richiamo alla direttiva sul diritto di presenza al processo, la Carta non è direttamente invocabile per sindacare la legittimità della custodia cautelare.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto di presenziare al processopresunzione di innocenzacustodia cautelarecarta dei diritti fondamentali dell’unione europea

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