Sentenza del 19/01/2023 n. 1552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per IRES e IRAP 2009 ritenendo la società fiscalmente residente in Italia (c.d. esterovestizione). L'accertamento si fondava sulla ricostruzione che la "sede dell'amministrazione" effettiva fosse in Italia, presso la società controllante F. Spa, con la conseguente tassazione dei redditi; la CTR e la CTP avevano invece ritenuto provata l'effettiva residenza in Portogallo. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme probatorie (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.) e di applicazione dell'art. 73 (ex art. 87) TUIR relativamente alla sede dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui la nozione di "sede dell'amministrazione" coincide con la "sede effettiva" (place of effective management) e richiede valutazione caso per caso di elementi concreti e sostanziali. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso, sulla base del materiale istruttorio, l'eterodirezione tale da attribuire la direzione effettiva alla controllante italiana. Ha inoltre affermato l'insindacabilità in sede di legittimità degli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito quando motivati e logici e ha rigettato le censure sulla presunzione e sull'onere della prova mosse dall'Amministrazione. Condanna alle spese in favore della contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3 (ex art. 87, comma 3)
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
La "sede dell'amministrazione" coincide con la "sede effettiva" (place of effective management): il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione. La verifica è sostanziale e case-by-case e non richiede di per sé l'accertamento di una finalità elusiva.
Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729
Richiamate dall'Agenzia in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle presunzioni. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia seguito correttamente il procedimento valutativo delle prove e delle presunzioni (analisi singoli indizi e valutazione complessiva), e che le critiche dell'Amministrazione non superino il sindacato di legittimità sui fatti.
Convenzione Italia-Portugalia per evitare le doppie imposizioni, art. 4, par. 3
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
La convenzione fa riferimento al criterio della "direzione effettiva" (POEM) come tie-breaker per la doppia residenza: elemento coerente con la nozione di "sede effettiva" applicata nazionalmente.
Modello OCSE (art. 4, par. 3) e giurisprudenza comunitaria (es. Centros, Cadbury Schweppes, Planzer)
Il Modello OCSE e la giurisprudenza UE confermano la necessità di un approccio case-by-case: la libertà di stabilimento non impedisce controlli anti-abuso, ma la restrizione deve mirare a situazioni puramente artificiose e prive di effettività economica. Perciò l'accertamento deve verificare effettività e presenza economica reale nello Stato di stabilimento.
D.P.R. n. 917/1986, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater (presunzioni)
Richiamati nel testo come presunzioni normative esistenti, ma la Corte osserva che l'Amministrazione non ha invocato né dedotto l'applicazione di tali presunzioni nel caso concreto.
Massime di principio
- La residenza fiscale della società si determina sulla base della "sede dell'amministrazione" intesa come sede effettiva (place of effective management): valutazione fattuale e concreta caso per caso.
- La mera influenza o il controllo esercitato dalla società madre non è di per sé sufficiente per trasferire la sede effettiva alla controllante; occorre dimostrare un'eterodirezione tale da privare la controllata della propria autonomia operativa (la controllante deve agire quale amministratore indiretto).
- L'Amministrazione deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito valuta singolarmente e complessivamente gli indizi e le sue valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate e logiche.
- La presenza di strutture locali, riunioni degli organi societari, conti bancari e operatività effettiva nel paese estero sono elementi rilevanti a favore della residenza estera; la modesta dimensione di tali strutture non è automaticamente decisiva se coerente con l'oggetto sociale e l'attività svolta.
- La libertà di stabilimento europea non preclude verifiche anti-abuso, ma qualsiasi misura che limiti la libertà deve essere giustificata dalla necessità di contrastare strutture puramente artificiali e prive di effettività economica.
- Se l'Amministrazione intende avvalersi di presunzioni legali specifiche (commi 5-bis/5-ter/5-quater del DPR 917/1986), deve richiamarle espressamente e dimostrare i presupposti normativi; la loro mancata invocazione può indebolire l'accertamento.
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