Sentenza n. 326/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro, n. 36 del 5 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, n. 36 del 5 gennaio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione della sentenza civile e il suo passaggio in giudicato, non aveva attribuito la somma di € 1.000,00, oltre accessori, riconosciuta per il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né provare l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza civile costituiva titolo esecutivo, era stata notificata l'8 gennaio 2024, era passata in giudicato il 30 maggio 2024, era decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento del Ministero. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza; spettava invece all'Amministrazione provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, secondo l'art. 2697 c.c., onere rimasto inosservato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 112 c.p.a.
. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza esecutiva.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
. 14 del D.L. n. 669 del 1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombeva al Ministero dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, inclusa l'eventuale esecuzione; tale onere non è stato assolto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, la rituale notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto e la mancata esecuzione consentono di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; una volta fornita tale prova, spetta all'amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e individuando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di uno specifico compenso.
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