Cassazione Penale, Sentenza n. 35688/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in riforma parziale del primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata (minacce finalizzate a far sottoscrivere dimissioni "in bianco" e costringere i lavoratori a prestazioni non retribuite/straordinari non pagati) nella qualità di preposti di fatto della Sim Project Appalti s.r.l.; deducono vizi di diritto e di motivazione relativi alla qualificazione dei rapporti di lavoro in somministrazione (d.lgs. n.276/2003), alla mancanza di un ingiusto profitto per la Sim Project perché la retribuzione spettava alla società somministrante (Humangest s.p.a.), e alla valutazione della credibilità e inattendibilità di testimoni e parti offese (art.192 cod. proc. pen., art.391 bis cod. proc. pen.), nonché all'omessa valutazione delle dichiarazioni del Candeloro come prescritto dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che le censure proposte mirassero a una diversa valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito e non sollevassero questioni di legittimità fondate. Il Collegio ha confermato la legittimità dell'accertamento per cui, nonostante il rapporto di somministrazione con Humangest, la Sim Project (per il tramite dei preposti) determinava modalità e orari di lavoro e traeva un vantaggio dal mancato pagamento, e ha ritenuto valide le dichiarazioni delle parti offese ancorché valutate con motivazione puntuale. Sono state dichiarate anche inammissibili le censure sulla attendibilità di testi della difesa, non potendosi rivedere in Cassazione la valutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di assistenza delle parti civili (euro 7.500,00 oltre accessori), al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende e ad altre spese come da disposizione collegiale.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato per definire la responsabilità concorrente degli imputati nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Usato insieme all'art.81 per attribuire responsabilità concorrente nelle condotte
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Nucleo normativo del reato contestato; la Corte ha ritenuto configurata l'estorsione per le minacce finalizzate a far perdere ai lavoratori vantaggi economici e di continuità occupazionale
art. 628 cod. pen., comma 3, n.1 (rapina aggravata) - richiamato nella imputazione composita
Presente nella rubrica della contestazione per la qualificazione aggravata del fatto
d.lgs. 10 settembre 2003, n.276 (art.20 e ss.) (somministrazione di lavoro)
La Corte ha interpretato che il regime di somministrazione non esclude automaticamente l'estorsione se la società utilizzatrice esercita il potere di organizzazione del lavoro e trae vantaggio economico dal risparmio retributivo
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova testimoniale)
Rilevante nella critica sulla credibilità: la Cassazione ha ricordato che non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti e che le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate, costituire base autonoma per la condanna con motivazione rafforzata
art. 391 bis cod. proc. pen. (teste assistito o indagato nella stessa vicenda)
Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.391 bis sono state ritenute inattendibili se acquisite in violazione delle garanzie processuali; la Corte ha confermato la legittima esclusione di tali dichiarazioni
art. 500, comma 4 cod. proc. pen. (acquisizione delle dichiarazioni nel dibattimento)
Violazioni procedurali nell'acquisizione delle dichiarazioni hanno portato alla esclusione di alcune dichiarazioni sopravvenute in dibattimento
art. 627 cod. proc. pen. (formalità e lettere della sentenza rescindente/rinvio)
Richiamato nella censura per mancata valutazione delle dichiarazioni secondo le indicazioni della Cassazione; la Corte ha ritenuto che le osservazioni fossero state comunque affrontate e confutate
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
Base normativa per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali per ricorsi dichiarati inammissibili
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n.6402/1997; Sez. U., n.41461/2012, ecc.)
Richiamate per i principi: (i) divieto per la Cassazione di rivedere la valutazione del merito; (ii) possibilità di fondare la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa se adeguatamente motivate e integrate da riscontri
Massime di principio
- In casi di somministrazione di lavoro, la configurabilità dell'estorsione non è esclusa a priori: se la società utilizzatrice esercita di fatto il potere organizzativo e trae vantaggio economico dal mancato pagamento, l'elemento dell'ingiusto profitto può sussistere.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere una condanna, ma richiedono una motivazione "rafforzata" e la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, possibilmente integrate da riscontri documentali o indiziari.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le censure che si limitano a chiedere una diversa lettura delle testimonianze o degli elementi fattuali sono inammissibili.
- Le dichiarazioni acquisite in violazione delle norme procedurali (es. art.500, comma 4) o tramite procedure irregolari possono essere escluse e ritenute inattendibili; va quindi vigilata la correttezza formale dell'acquisizione probatoria.
- Le impugnazioni in Cassazione devono sollevare questioni di diritto e motivi di legittimità concreti; tentativi di rinnovare il merito o di ottenere una rivalutazione dei fatti espongono al rigetto e alle condanne alle spese e ad ammende.
- Quando la difesa contesta la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro (somministrazione vs. rapporto diretto), è necessario dimostrare in che modo la diversa qualificazione incida sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'ingiusto profitto, non solo prospettare una diversa lettura dei fatti.
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