Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza in favore di una società per l'importo di euro 25.000,00. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo non autentica la sottoscrizione apposta in calce a una scrittura privata del 15 gennaio 2014. La società propose appello; la Corte d'appello di Milano accolse l'impugnazione solo nei limiti della revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. La società ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 88, 101, 189 e 190 c.p.c. per avere il giudice di merito omesso di considerare osservazioni critiche e contestazioni alla CTU grafologica contenute nella comparsa conclusionale e già prospettate con istanza precedente, oltre che per non aver consentito replica alla relazione integrativa e per non aver esaminato una perizia penale; 2) omesso esame di tre scritture private del 2011 e di una sentenza del Tribunale di Monza del 27 marzo 2013, ritenute fatti decisivi; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato riconoscimento dell'ammissibilità della prova testimoniale dedotta in appello. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, poiché la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ai fini del termine breve ma non aveva depositato la relativa relazione di notificazione, onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre, anche a voler considerare il termine lungo dalla pubblicazione, il ricorso risultava comunque notificato oltre il termine di legge, sicché non era praticabile alcuna verifica di tempestività in senso favorevole alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando la mancanza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre dato atto che, anche considerando il termine ordinario dalla pubblicazione, il ricorso risultava notificato oltre il termine. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 88, 101, 189 e 190 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura relativa al mancato esame delle osservazioni difensive e al rispetto del contraddittorio nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Norma di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per contestare la statuizione sulla dedotta prova testimoniale in appello.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 96 c.p.c.
Norma richiamata nel giudizio di merito per la revoca della condanna pronunciata in appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o disattesa del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente dichiara di aver notificato la sentenza impugnata per far decorrere il termine breve, è onere processuale depositare la relazione di notificazione prevista dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la sua mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione non può essere superata mediante una generica invocazione della decorrenza del termine lungo se, in concreto, il ricorso risulta comunque notificato oltre il termine di legge.
- Le censure sulla valutazione delle prove e sul contraddittorio nel giudizio di merito non possono essere esaminate se il ricorso è improcedibile per difetto di un adempimento documentale essenziale.
- In presenza di improcedibilità o comunque di ricorso disatteso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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