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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17133/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento del Questore che gli imponeva divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e l'obbligo di presentarsi in Questura nei giorni delle partite per cinque anni. Le censure riguardano: a) l'attribuibilità delle condotte contestate (riconoscimento fotografico incerto da parte del testimone DE SANTIS; presenza dell'ETTORRE circa un'ora prima dei fatti a bordo dell'auto di MAZZA, ma nessuna prova che fosse a bordo al momento dell'aggressione); b) l'omessa considerazione dell'archiviazione del procedimento penale e del rigetto della convalida nei confronti del MAZZA; c) la mancata motivazione sulla scelta della durata massima della misura (5 anni) e sulla molteplicità dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice della convalida deve valutare tutti i presupposti legittimanti il provvedimento del Questore (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, riconducibilità all'art. 6 L. 13/12/1989 n.401 e congruità della durata). Ha ritenuto insufficiente la motivazione della convalida: il riconoscimento fotografico era dubbio e il controllo dell'ETTORRE sull'auto del MAZZA, avvenuto un'ora prima e a grande distanza, non dimostra la sua presenza durante l'aggressione; l'ordinanza non individua poi alcun comportamento concreto riconducibile all'art. 6. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto in diversa composizione; è stata altresì disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 05/10/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione in Questura.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n.401, art. 6

    art. 6, comma 1 e comma 5

    La norma disciplina i provvedimenti (cd. DASPO) che vietano l'accesso agli impianti sportivi e gli obblighi di presentazione; la Corte ricorda che la convalida giudiziale deve verificare necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata

  • Codice di procedura penale, art. 282

    menzionato nel testo come misura invocata e rigettata nel procedimento penale relativo a MAZZA

    Riferimento alla misura cautelare personale; la mancata convalida nei confronti del MAZZA e la mancanza di indizi sufficienti influiscono sul valore indiziante degli elementi posti a carico dell'ETTORRE

  • Codice penale, artt. 582 e 585

    Articoli relativi alle lesioni; nel procedimento penale connesso le imputazioni per lesioni sono state archiviate per impossibilità di identificare i responsabili, elemento rilevante ai fini della valutazione dell'attribuibilità

  • Legge 18 aprile 1975 n.110, art. 4

    Normativa richiamata negli atti penali collegati (reati contestati nell'indagine), la relativa archiviazione contribuisce a ridurre la portata probatoria degli elementi a carico

  • Giurisprudenza della Cassazione e Corte Costituzionale (Sez. U., n. 44273/2004; Corte cost. n. 512/2002; Sez. 3, n. 17753/2018; Sez. 3, n. 1771/2020; Sez. 3, n. 41899/2023)

    citazioni testuali di precedenti giurisprudenziali contenute nella motivazione

    Confermano che il controllo giudiziale sulla convalida del DASPO richiede verifica compiuta dei presupposti, che è sufficiente una valutazione indiziaria ma non la mera denuncia, e che il giudice deve motivare su pericolosità e durata

Massime di principio

  • Il giudice della convalida di un DASPO deve esaminare tutti i presupposti dell'atto amministrativo: necessità/urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte al destinatario e congruità della durata
  • Un riconoscimento fotografico dubbio o 'dubitativo' ha scarso valore probatorio se il testimone dichiara di non riconoscere con certezza; il giudice deve prenderne atto e motivare la valutazione indiziaria
  • La mera presenza in un veicolo controllato in un momento precedente e distante non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione a un'aggressione avvenuta dopo, salvo elementi che colleghino inequivocabilmente la persona al fatto
  • L'archiviazione di un procedimento penale per incapacità di identificare i responsabili riduce significativamente la forza degli elementi a carico e deve essere considerata nel giudizio di convalida
  • La durata della misura di prevenzione (DASPO) deve essere motivata in relazione alla pericolosità concreta del soggetto; l'applicazione della durata massima richiede specifica giustificazione
  • Se la motivazione è carente rispetto ai presupposti legittimanti, la misura può essere annullata e la sua efficacia (o parte di essa) sospesa in sede di Cassazione in attesa del nuovo esame

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