Sentenza n. 2556/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Prefetto aveva respinto l’istanza di revoca di un precedente divieto di detenzione di armi adottato nel 2012. Il diniego era fondato sull’inserimento dell’interessato in un contesto socio-familiare caratterizzato dai rapporti di parentela con il figlio, in passato segnalato per detenzione e assunzione di sostanze stupefacenti, nonché da frequentazioni con persone gravate da precedenti penali. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione perplessa e apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e manifesta sproporzionalità. In particolare, ha lamentato che nessuna circostanza ostativa fosse direttamente riferibile alla propria condotta e che l’amministrazione avesse fondato il diniego sul solo rapporto di parentela con il figlio, nonostante la cessazione della convivenza da oltre tredici anni. Con un ulteriore motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, sostenendo che il Prefetto non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate in sede procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha premesso che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi e che il divieto non ha natura sanzionatoria, ma cautelare e preventiva: non è necessario un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente che ricorrano circostanze concrete dalle quali desumere che il soggetto non offra pieno affidamento di non abusarne. Tuttavia, tale discrezionalità non può tradursi in una motivazione meramente assertiva. Nel caso concreto, la prognosi di inaffidabilità era stata fondata esclusivamente sul rapporto di parentela con il figlio, senza indicare pregiudizi o condotte direttamente riferibili al ricorrente, che risultava incensurato. Le segnalazioni relative al figlio risalivano inoltre agli anni 1996, 1998 e all’inizio del 1999, erano già state considerate nel precedente divieto e non erano state adeguatamente attualizzate. Il provvedimento non aveva accertato né la reale entità delle frequentazioni attuali tra padre e figlio dopo la cessazione della convivenza, né la condotta di vita attuale del richiedente, limitandosi a una presunzione circa la possibile persistenza dei rapporti interpersonali. Il giudice ha quindi ravvisato carenze istruttorie e motivazionali, disponendo l’annullamento dell’atto e lasciando salva la possibilità per l’amministrazione di rieditare il potere, anche con esito negativo, purché sulla base di ragioni concrete, attuali e congruamente motivate. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000 per spese di lite, oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando il soggetto non offra adeguate garanzie di affidabilità.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., della natura cautelare e preventiva dei poteri di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È richiamato quale ulteriore base del potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del soggetto.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non collegava elementi concreti e attuali alla posizione personale del destinatario.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione al dovere di buona fede e correttezza dell’amministrazione e alla necessità di considerare adeguatamente le osservazioni dell’interessato nel procedimento.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi o di negare la revoca di un precedente divieto ha natura cautelare e preventiva: non richiede l’accertamento di un concreto abuso delle armi, ma presuppone una prognosi di inaffidabilità fondata su circostanze idonee a dimostrare che il soggetto non offra adeguate garanzie di non abusarne.
- Anche nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza, la prognosi di inaffidabilità deve essere attuale, concreta e individualizzata, non potendo fondarsi su affermazioni meramente assertive o su elementi privi di collegamento diretto con la condotta e le frequentazioni effettive del destinatario.
- Il mero rapporto di parentela con una persona gravata da precedenti o segnalazioni non è, da solo, sufficiente a giustificare il diniego di revoca di un divieto di detenzione di armi, soprattutto quando sia cessata da lungo tempo la convivenza e l’amministrazione non abbia accertato l’attualità e l’intensità dei rapporti tra gli interessati.
- Elementi risalenti, già posti a fondamento di un precedente divieto, possono essere nuovamente valorizzati nel procedimento di riesame soltanto se adeguatamente attualizzati e inseriti in una nuova istruttoria idonea a dimostrare la persistente sussistenza del rischio di abuso delle armi.
- L’annullamento del diniego di revoca per carenza istruttoria e motivazionale non attribuisce automaticamente il diritto alla revoca del divieto, ma consente all’amministrazione di rieditare il potere, anche adottando un nuovo provvedimento negativo, purché fondato su ragioni concrete, attuali e congruamente motivate.
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