Cassazione Civile, Ordinanza n. 20437/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il contenzioso nasce dalla posizione previdenziale di un ex dirigente industriale collocato in pensione dal 1 gennaio 2009. Il lavoratore aveva sottoscritto nel 1999 una richiesta di mantenimento della posizione assicurativa presso la gestione INPDAI; nel 2002 aveva poi richiesto il trasferimento dei contributi all'INPDAI e, pochi giorni dopo, aveva inviato una revoca indirizzata all'INPDAI. Secondo il ricorrente, l'INPS non avrebbe considerato tale revoca e avrebbe applicato erroneamente il regime INPDAI, determinando un trattamento pensionistico inferiore a quello dovuto. Davanti alla Corte di cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) motivazione perplessa o incomprensibile e falsa applicazione di norme, per non avere la sentenza considerato la revoca del 19 giugno 2002 e per avere ritenuto che la revoca dovesse essere indirizzata all'INPS e non all'INPDAI; 2) violazione dell'art. 27, comma 2, L. n. 30/1997, dell'art. 49, comma 1, L. n. 88/1989 e degli artt. 1427 e 1428 c.c., per non avere riconosciuto l'invalidità dell'opzione di mantenimento del regime previdenziale, asseritamente viziata da errore essenziale e riconoscibile indotto dal nuovo datore di lavoro, con conseguente responsabilità dell'INPS per non aver verificato il corretto inquadramento previdenziale e per avere inciso sul diritto a una pensione adeguata alla contribuzione versata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente, non apparente e non meramente perplessa, sicché le censure sul vizio motivazionale miravano in realtà a ottenere un riesame del merito. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano accertato, con doppia conforme, che l'opzione per il mantenimento del regime INPDAI era univoca, successivamente confermata e non viziata da errore riconoscibile, anche in ragione della professionalità del ricorrente; da ciò derivava l'esclusione di un comportamento colposo dell'INPS. Quanto alla revoca del 19 giugno 2002, la Corte ha evidenziato che essa era stata indirizzata all'INPDAI quando INPDAI e INPS erano ancora enti distinti, e che non risultava rivolta alcuna specifica istanza all'INPS, sicché non era configurabile inerzia colpevole dell'Istituto. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande di ricalcolo della pensione e di risarcimento del danno, senza regolare le spese per la mancata attività difensiva sostanziale dell'INPS, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 27, comma 2, L. 28 febbraio 1997, n. 30
Invocata dal ricorrente come base normativa dell'erroneità dell'inquadramento previdenziale; la Corte non ne ha accolto la lettura prospettata.
art. 49, comma 1, L. 9 marzo 1989, n. 88
Invocata dal ricorrente in relazione all'inquadramento previdenziale e alla tutela della posizione assicurativa; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.
art. 1427 c.c.
Richiamato per sostenere la sussistenza di un vizio del consenso; la Corte ha escluso un errore riconoscibile idoneo a invalidare l'opzione.
art. 1428 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1427 c.c. per l'errore essenziale e riconoscibile; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nell'ambito dei profili di responsabilità; la decisione valorizza l'assenza di prova di un comportamento colposo dell'INPS e di un'istanza rivolta all'Istituto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una doppia conforme e da una motivazione logicamente esaustiva, il ricorrente non può trasformare le censure di legittimità in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in un diverso apprezzamento dei fatti.
- Per configurare la responsabilità dell'ente previdenziale per errato inquadramento o gestione della posizione assicurativa non basta allegare un pregiudizio pensionistico: occorre individuare una specifica condotta colposa dell'ente e un'istanza o un comportamento a esso imputabile, non potendosi fondare la pretesa su omissioni riferite a un diverso soggetto o a un diverso ente non ancora confluito nell'INPS.
- La revoca di una precedente opzione o richiesta previdenziale incide solo se è indirizzata al soggetto che ha potere di incidere sulla posizione dedotta in giudizio e se, nel quadro complessivo della vicenda, è idonea a superare l'efficacia della volontà originariamente espressa; in mancanza, non può fondare né il ricalcolo del trattamento né il risarcimento del danno.
- La mera prospettazione di un errore essenziale del dichiarante non è sufficiente quando i giudici di merito abbiano accertato l'univocità della volontà espressa, la sua successiva conferma e l'assenza di elementi oggettivi idonei a rendere riconoscibile l'errore alla controparte o all'ente gestore.
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