Cassazione Penale, Ordinanza n. 22232/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato, ma le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, sostenendo una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato la condotta dell'imputato che, secondo la Corte territoriale, avrebbe minacciato ad alta voce e favorito l'accorrere di propri parenti, i quali accerchiavano i carabinieri, al fine di ostacolare i controlli in atto. Il ricorso contestava anche il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la decisione di merito era stata correttamente fondata sul rischio di inadempimento delle prescrizioni accompagnatorie, in considerazione delle plurime violazioni di misure di prevenzione e della lunga serie di precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio e ha considerato non consentita, in sede di legittimità, la richiesta di una rivalutazione del quadro probatorio in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58, comma 1, secondo periodo, l. n. 689 del 1981
rischio di inadempimento delle prescrizioni accompagnatorie
La sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare può essere negata quando, alla luce dei precedenti e delle violazioni pregresse, sussista un concreto rischio di inosservanza delle prescrizioni accessorie o accompagnatorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; quando il ricorso mira solo a proporre una lettura alternativa dei fatti, le censure sono inammissibili se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da condotte intimidatorie o di ostacolo poste in essere per impedire o rendere più difficili i controlli in atto, quando il giudice di merito accerti che la condotta abbia concretamente interferito con l'azione dei pubblici ufficiali.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi oggettivi sintomatici di inaffidabilità del condannato, come plurime violazioni di misure di prevenzione e numerosi precedenti penali, da cui desumere il rischio di inosservanza delle prescrizioni.
- La manifestata infondatezza delle censure e l'inammissibilità del ricorso comportano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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