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Sentenza

Sentenza n. 9158/2026 - Roma, Sezione 4

per la condanna - del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi.

Giustizia amministrativa202304659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: diniego risarcitorio fondato sull'illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per le classi di concorso A046 e ADSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, docente inserita nelle GPS di Reggio Calabria, aveva chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per il sostegno, allegando il conseguimento di un titolo di specializzazione rilasciato da un'università rumena e la contestuale domanda di riconoscimento del titolo da parte del Ministero. Era stata esclusa con provvedimento dell'Ambito territoriale di Reggio Calabria, successivamente annullato dal TAR Lazio in sede cautelare e poi con sentenza passata in giudicato. In esecuzione della tutela cautelare era stata inserita con riserva negli elenchi soltanto il 3 dicembre 2021, quando gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022 erano già stati conferiti. La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni economici, derivanti dalla mancata assegnazione della supplenza dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, e dei danni giuridici, connessi al minor punteggio maturato. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, l'ingiustizia del danno, il nesso causale, la certezza che avrebbe ottenuto la supplenza poiché erano stati nominati docenti con punteggio inferiore, nonché la colpa dell'Amministrazione, ritenendo che l'illegittimità dell'atto costituisse indice presuntivo sufficiente e che non fosse configurabile alcun errore scusabile. Il Ministero ha contestato la sussistenza della colpa e del nesso causale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha ribadito che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo non determina automaticamente l'obbligo risarcitorio: occorrono un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta amministrativa e l'elemento soggettivo della colpa. L'illegittimità dell'atto può fondare una presunzione semplice di colpa, ma tale presunzione è superabile mediante la prova dell'errore scusabile. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto assente la colpa del Ministero perché, al momento dell'esclusione, la disciplina applicabile risultava dalla concatenazione di disposizioni diverse e succedutesi nel tempo, tra cui l'O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e l'art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, nonché dalla complessa disciplina del riconoscimento dei titoli esteri. Il quadro normativo e giurisprudenziale era ritenuto non univoco e di non piana interpretazione; la stessa sentenza di annullamento aveva riconosciuto la particolarità delle questioni e richiamato orientamenti conformi formatisi successivamente all'adozione dell'atto. Tali elementi integrano un errore scusabile, idoneo a escludere l'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione. La domanda è stata pertanto respinta per difetto di colpa, senza necessità di una diversa decisione sugli ulteriori presupposti risarcitori. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede la presenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile all'attività amministrativa e dell'elemento soggettivo della colpa; l'annullamento dell'atto non comporta automaticamente il risarcimento.

  • art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    La disposizione è richiamata quale elemento del quadro normativo sopravvenuto e complesso relativo al piano straordinario di assunzioni, concorrente a rendere non univoca la disciplina applicabile.

  • O.M. n. 60 del 10 luglio 2020

    Disciplina generale delle procedure di istituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto e del conferimento delle supplenze; costituisce uno degli elementi del quadro normativo di non lineare interpretazione.

  • D.M. n. 51 del 3 marzo 2021

    Disciplina l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto; la sua interrelazione con le altre disposizioni ha contribuito all'incertezza normativa valutata come errore scusabile.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve dimostrare, oltre all'illegittimità dell'atto, il danno ingiusto, il nesso causale secondo un giudizio di regolarità causale e l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione.
  • L'illegittimità del provvedimento costituisce un elemento idoneo a fondare una presunzione semplice di colpa dell'amministrazione, ma tale presunzione può essere superata dalla prova dell'errore scusabile.
  • L'errore dell'amministrazione è scusabile quando l'atto illegittimo sia stato adottato in presenza di un quadro normativo o giurisprudenziale incerto, ambiguo o non univoco, ovvero di una situazione fattuale particolarmente complessa; in tali casi viene meno l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria.
  • La colpa dell'amministrazione è più facilmente ravvisabile quando la regola di azione violata è chiara, univoca e cogente; quando, invece, la disciplina presenta margini di ambiguità o complessità interpretativa, la colpa richiede la dimostrazione di un esercizio del potere in palese violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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