Sentenza n. 259/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto pro -OMISSIS- datato -OMISSIS- con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, ivi inclusi, per quanto possano essere di portata lesiva, i pareri negativi rilasciati dalla Questura di Terni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, fondato su una sentenza di patteggiamento per fatti sopravvenuti al rilascio del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e seguenti del d.l. n. 73/2022, convertito nella l. n. 122/2022, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di diritto e difetto totale di istruttoria. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse applicato erroneamente l'automatismo ostativo previsto dall'art. 43, comma 1, lettera c), nonostante i reati contestati non rientrassero nel relativo catalogo, e che la lettera d) imponesse invece una valutazione autonoma, concreta e motivata dell'effettiva pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ha inoltre dedotto che, dopo la riforma Cartabia dell'art. 445 c.p.p., la sentenza di patteggiamento non potesse più essere equiparata a una sentenza di condanna ai fini extrapenali. L'Amministrazione ha sostenuto che la sentenza di patteggiamento potesse ancora essere valorizzata e ha richiamato ulteriori fermi del ricorrente risalenti al 2021, non indicati nel provvedimento impugnato, per comportamenti molesti in stato di ebbrezza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di revoca è stato annullato. Il TAR ha distinto l'art. 43, comma 1, lettera c), che prevede fattispecie automaticamente ostative correlate a uno specifico catalogo di reati, dalla lettera d), che richiede una valutazione autonoma e motivata della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ha ritenuto che la Prefettura potesse, in linea di principio, tenere conto della sentenza di patteggiamento, poiché la disciplina speciale dell'art. 43, comma 1, lettera d), non è derogata dalla regola generale successiva dell'art. 445 c.p.p. sull'inefficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento. Tuttavia, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la rilevanza del fatto nell'ambito della complessiva condotta di vita dell'interessato. La revoca è stata invece fondata, con motivazione stereotipata e senza adeguata istruttoria, sulla sola sentenza di patteggiamento, relativa a fatti successivi al rilascio del nulla osta. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 43 del d.l. n. 73/2022 disciplina testualmente il primo rilascio del nulla osta, mentre l'art. 42, comma 8, consente la revoca per il successivo accertamento negativo delle condizioni ostative, non per fatti sopravvenuti. Le ulteriori circostanze richiamate dalla difesa erariale non potevano integrare successivamente la motivazione dell'atto. L'Amministrazione resta libera di rideterminarsi nel rispetto delle coordinate indicate dalla sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, lett. c) e d), d.l. n. 73/2022, convertito nella l. n. 122/2022
non sono ammessi ... i cittadini stranieri "che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ..."; "Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale".
La lettera c) contempla fattispecie automaticamente ostative, mentre la lettera d) richiede una valutazione autonoma, concreta e motivata della pericolosità. La sentenza di patteggiamento può essere considerata nell'ambito della valutazione, ma non determina automaticamente la revoca.
art. 42, comma 8, d.l. n. 73/2022
successivo accertamento negativo delle predette condizioni
La disposizione consente la revoca del nulla osta in caso di successivo accertamento negativo delle condizioni ostative, ma non attribuisce, secondo la sentenza, una generale base per la revoca fondata su fatti sopravvenuti al rilascio.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
regola generale dell'impossibilità di equiparare una sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna ... quanto alla produzione di effetti previsti da disposizioni diverse da quelle penali
La regola generale non deroga la disciplina speciale preesistente dell'art. 43, comma 1, lett. d), d.l. n. 73/2022, che consente di tenere conto della sentenza di patteggiamento nella valutazione della pericolosità.
artt. 22 e 24-bis d.lgs. n. 286/1998
Le circostanze relative a procedimenti penali, segnalazioni sul reddito del datore di lavoro e ulteriori richieste assumono rilievo solo se inserite in un più ampio giudizio di pericolosità sociale o di insussistenza della capacità economica del datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La disciplina che considera ostativi determinati reati al rilascio del nulla osta al lavoro straniero distingue tra fattispecie automaticamente ostative, riferite a un catalogo tassativo di reati, e fattispecie fondate sulla generale pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, per le quali è necessaria una valutazione autonoma, concreta e motivata dell'Amministrazione.
- Una sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere considerata, in base alla disciplina speciale dell'art. 43, comma 1, lett. d), d.l. n. 73/2022, nella valutazione della pericolosità dello straniero, nonostante la regola generale dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; essa, tuttavia, non determina di per sé un automatismo ostativo né giustifica da sola la revoca del nulla osta.
- La revoca del nulla osta non può essere fondata su una condanna o sentenza di patteggiamento sopravvenuta al rilascio mediante un automatismo non previsto dalla legge; occorre verificare la riconducibilità concreta della fattispecie alle ipotesi normative di revoca e motivare specificamente sulla complessiva condotta e sull'attuale pericolosità dell'interessato.
- Le circostanze non indicate nel provvedimento impugnato, come ulteriori precedenti o fermi, non possono integrare postumamente la motivazione dell'atto attraverso le difese dell'Amministrazione in giudizio.
- Le ipotesi normative di revoca del nulla osta al lavoro straniero sono tipizzate e non possono essere estese analogicamente; l'Amministrazione deve ricondurre la fattispecie concreta ai presupposti tassativi previsti dalla legge e svolgere un'istruttoria effettiva, valutando anche le memorie partecipative dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →