Sentenza del 19/04/2018 n. 1810 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratti di coassicurazione - Trattamento ai fini Iva delle commissioni di delega - Valutazione della unitarietà dell'operazione - Autonomia delle prestazioni che compongono l'operazione - Esenzione Iva - Non spettante - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega nei contratti di coassicurazione. Il contribuente sosteneva che tali commissioni fossero parte integrante di un'unica complessiva operazione assicurativa e, pertanto, beneficiassero dell'esenzione prevista dall'articolo 10 del d.P.R. 633/1972. La questione richiedeva di stabilire se le prestazioni rese nell'ambito della coassicurazione fossero funzionalmente inscindibili dall'operazione assicurativa principale oppure costituissero prestazioni autonome e frazionabili. Inoltre, era controversa la prova dei presupposti necessari per applicare l'esenzione.
La decisione
È stata esclusa l'esenzione IVA per le commissioni di delega quando le operazioni svolte nell'ambito del contratto di coassicurazione non realizzano un'unica operazione assicurativa, ma consistono in più prestazioni autonome, ciascuna dotata di una propria funzione. L'onere di dimostrare i fatti che giustificano l'esenzione grava sul contribuente, che deve produrre i contratti di coassicurazione, le polizze e ogni ulteriore documento idoneo a dimostrare la natura, l'oggetto e il regolamento economico dei servizi prestati. In assenza di tale prova, l'esenzione non può essere riconosciuta.
Norme richiamate
Articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'esenzione IVA per le operazioni assicurative non si estende automaticamente a tutte le prestazioni rese nell'ambito di un contratto di coassicurazione. È necessario verificare in concreto se le prestazioni costituiscano un'unica operazione assicurativa oppure servizi autonomi e separabili.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la qualificazione formale di un contratto come coassicurazione non è sufficiente a ottenere l'esenzione: occorre esaminare la sostanza economica e funzionale delle prestazioni.
- Quando le prestazioni sono autonome, separabili e remunerate distintamente, è più probabile che debbano essere assoggettate a IVA, anche se collegate a un'operazione assicurativa esente.
- L'esenzione IVA deve essere provata dal contribuente che la invoca; la documentazione deve consentire di ricostruire concretamente natura, funzione e corrispettivo dei servizi.
- Per sostenere l'esenzione è opportuno conservare e produrre contratti, polizze, accordi tra coassicuratori, fatture e documenti dai quali risultino le attività effettivamente svolte e il relativo trattamento economico.
- In caso di dubbio sull'unitarietà dell'operazione, occorre verificare se una prestazione sia indispensabile e non autonoma rispetto all'operazione principale oppure se possa essere fruita e remunerata separatamente.
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