Sentenza del 19/11/2021 n. 35640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti proposero ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Hanno dedotto sei motivi: (i) violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale (L. n. 212/2000, art. 12, comma 7) per l'accertamento 'a tavolino' e riferimenti alla normativa UE e costituzionale; (ii) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e richiamo a documenti non allegati (presunte fatture rinvenute presso terzi) con contestuale errata ripartizione dell'onere della prova e uso improprio di presunzioni; (iii) erronea attribuzione della responsabilità personale ai ricorrenti nonostante la prova della cessazione dell'attività associativa; (iv) omessa pronuncia della CTR su specifiche eccezioni (atto rivolto a ente non più esistente, decadenza dall'accertamento, regime forfettario L. n. 398/1991); (v) nullità della notificazione dell'avviso per vizi formali; (vi) inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancanza di firma/legittimazione del firmatario senza delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti 'a tavolino' (confermata la giurisprudenza di Sezioni Unite n. 24823/2015); i ricorrenti non hanno adempiuto alla 'prova di resistenza' richiesta per censurare l'assenza del contraddittorio in relazione alla parte IVA dell'accertamento; la motivazione dell'avviso di accertamento è stata considerata sufficiente anche per relationem e la mancata produzione in giudizio di fatture è questione probatoria non di nullità dell'atto; l'accertamento d'ufficio (DPR 600/1973, art. 41) legittima l'uso di presunzioni semplificate in caso di omessa dichiarazione; la notifica via servizio postale effettuata direttamente dall'Ufficio è valida e regolata dalle norme postali (con le presunzioni di conoscenza), e la firma di un funzionario in luogo del direttore è ammissibile salvo contestazione dell'appartenenza o usurpazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorso cassatorio respinto.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 6; art. 7; art. 12, comma 7
L'art. 12, comma 7 limita l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale alle verifiche 'in loco' (accessi/ispezioni/visite nei locali aziendali); non si estende agli accertamenti 'a tavolino'. L'art. 7 (motivazione) può essere soddisfatto anche per relationem se l'avviso riporta il contenuto essenziale degli atti richiamati.
L. 4 giugno 1929, n. 4
La norma che disciplina il processo verbale di constatazione non impone la redazione di un verbale sempre e comunque come presupposto necessario per la legittimità di un avviso di accertamento; il processo verbale può avere contenuti vari e non deve necessariamente contenere specifiche contestazioni.
Codice Civile
art. 38; art. 2697; art. 2727; art. 2729
Art. 38 c.c. (regime di responsabilità per le obbligazioni) utilizzato per accertare la responsabilità dei legali rappresentanti di fatto. Art. 2697 relativo all'onere della prova; artt. 2727 e 2729 disciplinano l'uso delle presunzioni: la Corte ha confermato che la valutazione dei presupposti presuntivi compete al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità o contraddittorietà manifesta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 41 (accertamento d'ufficio): in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati a sua disposizione e ricorrere a presunzioni semplificate anche senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza; art. 60 attiene a modalità di notificazione e alle conseguenze della stessa nella disciplina fiscale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.)
art. 42, comma 2; art. 55; art. 56, comma 5
Richiamati in relazione alle verifiche e alla deducibilità/detraibilità delle operazioni di sponsorizzazione contestate; la Corte ha comunque ritenuto che, per la parte IVA, l'obbligo del contraddittorio può sussistere in linea di principio ma qui la prova di resistenza non è stata fornita dai contribuenti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riconosce la qualità processuale e la capacità di stare in giudizio dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; la sottoscrizione di atti da funzionari in luogo del direttore è ammessa salvo contestazione della provenienza o usurpazione.
L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche (norme sulla notificazione)
art. 8; art. 14 (modificato da L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20)
Le notifiche eseguite direttamente dall'Ufficio finanziario a mezzo servizio postale seguono la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario. La giurisprudenza applica in via analogica il termine di 10 giorni dalla giacenza per la decorrenza dell'impugnazione.
Codice di Procedura Civile
art. 112; art. 1335; art. 153; art. 360 c.p.c.
Art. 112 (dovere di motivazione del giudice): la mancata espressa pronuncia su questioni che sono implicate nella decisione può ritenersi implicitamente risolta. Art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza della notifica) è richiamato in tema di notifiche postali; art. 153 c.p.c. (rimessione in termini) utile per chi provi di non aver avuto conoscenza per causa non sua. Art. 360 c.p.c. indica i motivi di cassazione (n. 1-5 etc.) invocati nel ricorso.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 L. n. 212/2000 si applica obbligatoriamente solo alle verifiche 'in loco' (accessi/ispezioni/visite nei locali aziendali). Negli accertamenti 'a tavolino' l'avviso di accertamento può legittimamente essere il primo atto noto al contribuente.
- Per la parte IVA (tributo armonizzato) l'obbligo del contraddittorio può avere rilievo maggiore, ma il contribuente che denuncia la sua omissione deve fornire la 'prova di resistenza' indicando concretamente le ragioni che avrebbe proposto e che non risultano meramente pretestuose.
- La motivazione dell'avviso di accertamento può essere fornita anche per relationem richiamando verbali e atti di verifica; l'assenza di allegazione integrale di tutti gli atti citati non comporta automaticamente nullità se il contenuto essenziale è riprodotto e la motivazione è comunque comprensibile.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio può procedere con accertamento d'ufficio (DPR 600/1973, art. 41) e avvalersi di presunzioni semplificate; l'onere di fornire elementi contrari spetta al contribuente.
- La notificazione diretta a mezzo servizio postale dall'Ufficio finanziario è valida secondo la disciplina del servizio postale ordinario; la presunzione di conoscenza vale salvo prova contraria che giustifichi rimessione in termini.
- La legittimazione processuale e la capacità di stare in giudizio dell'Agenzia delle Entrate si estendono agli uffici locali; la sottoscrizione di atti da funzionari in luogo del direttore è ammissibile salvo specifica contestazione sull'appartenenza o sulla usurpazione dei poteri.
- La valutazione e la ponderazione delle prove e degli indizi sono prerogativa del giudice di merito; in Cassazione possono essere censurate solo per palese contraddittorietà o illogicità del ragionamento motivazionale.
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