Cassazione Civile, Ordinanza n. 32921/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo di una procedura fallimentare, una società concessionaria della riscossione aveva domandato l’ammissione di un credito tributario per imposte in via privilegiata, oltre a interessi di mora e aggio. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma il Tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dall’agente della riscossione, aveva riconosciuto gli interessi solo in chirografo, ritenendo che la domanda di insinuazione non contenesse indicazioni sufficientemente specifiche sulla decorrenza, sul tasso applicabile e sulle modalità di calcolo degli interessi, così da non consentire di verificare il limite temporale del privilegio. La ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 54 e 93 l.fall. e 2749 c.c., sostenendo che l’onere di specificazione riguardasse il credito principale e non gli interessi, accessori determinabili ex lege; 2) violazione degli artt. 30 d.P.R. 602/1973, 2749 c.c. e 93 l.fall., sostenendo che il privilegio per gli interessi dovesse dipendere dalla data di decorrenza e non dalla puntuale indicazione del tasso, essendo incontestato l’ammontare complessivo; 3) violazione degli artt. 92 c.p.c. e 60 r.d.l. 1578/1933 in tema di spese; 4) violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. per la ripartizione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale che aveva escluso la prelazione sugli interessi moratori. Ha affermato che, nel credito tributario insinuato al passivo, il privilegio si estende agli interessi moratori anche oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento e sino al primo riparto, in applicazione combinata degli artt. 54 l.fall., 2749 c.c. e 30 d.P.R. 602/1973. Ha inoltre rilevato che, poiché non vi era contestazione sull’ammontare degli interessi e la documentazione allegata consentiva la loro determinazione secondo semplici calcoli matematici, non poteva negarsi il privilegio per la sola asserita mancanza di specificazione del tasso. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
Norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, utilizzata come base processuale dell’impugnazione del decreto di esecutività del passivo.
art. 54, comma 3, l.fall.
In materia fallimentare, richiama l’art. 2749 c.c. e consente l’estensione del privilegio agli interessi entro i limiti temporali previsti dalla disciplina concorsuale, equiparando la dichiarazione di fallimento al pignoramento.
art. 2749, comma 2, c.c.
Il privilegio si estende agli interessi, ma entro limiti temporali prefissati; la Corte lo usa per affermare che gli interessi moratori del credito fiscale possono godere della prelazione nei limiti di legge.
art. 2749, comma 3, c.c.
Richiamato dall’art. 54 l.fall. per delimitare l’estensione del privilegio agli interessi anche nel periodo successivo, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina esecutiva e concorsuale.
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
Stabilisce che, decorso inutilmente il termine per il pagamento, sulle somme iscritte a ruolo maturano interessi di mora dalla notifica della cartella fino al pagamento, al tasso annualmente determinato con decreto ministeriale.
art. 93 l.fall.
Norma sulla domanda di ammissione al passivo, richiamata come parametro dell’allegazione del credito e della documentazione necessaria.
art. 92, comma 1, c.p.c.
Richiamato solo ai fini della censura sulle spese, poi assorbita.
art. 91 c.p.c.
Richiamato solo ai fini della regolazione delle spese di lite, poi assorbito.
art. 113 c.p.c.
Richiamato solo in relazione alla decisione sulle spese, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. 1578/1933
Richiamato nel motivo sulle spese, ma non esaminato per effetto dell’assorbimento.
art. 83 c.p.c.
Richiamato, insieme alla giurisprudenza di legittimità, per affermare la validità della procura speciale anche se su foglio separato congiunto all’atto.
art. 365 c.p.c.
Norma che richiede la specialità della procura per il ricorso per cassazione; la Corte ne conferma l’osservanza in base alla collocazione della procura.
art. 1367 c.c.
Usato come criterio interpretativo conservativo della procura, in caso di dubbio sulla sua riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 159 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 1367 c.c., per sostenere l’interpretazione volta a salvare gli effetti della procura nei casi dubbi.
Massime di principio
- Nel credito tributario insinuato al passivo fallimentare, il privilegio sugli interessi moratori non può essere negato solo perché la domanda non esponga in modo analitico il tasso, quando la documentazione prodotta consenta la determinazione del credito mediante il semplice calcolo previsto dalla legge.
- L’estensione del privilegio ai crediti per interessi deve essere verificata coordinando la disciplina fallimentare con quella del privilegio generale e con la normativa speciale sulla riscossione delle imposte; per i crediti fiscali, gli interessi di mora possono conservare la prelazione entro i limiti temporali fissati dalla legge.
- Se la domanda di insinuazione contiene gli elementi documentali necessari a ricostruire il credito e l’ammontare degli interessi non è contestato, il giudice non può degradare il credito al chirografo per un mero difetto formale di specificazione del tasso, quando il dato è comunque ricavabile da fonti normative e atti allegati.
- La specialità della procura per il ricorso per cassazione va interpretata in senso conservativo: la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto è valida anche senza espresso richiamo al giudizio di legittimità, salvo che risulti in modo evidente la sua non riferibilità a quel giudizio.
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