Cassazione Civile, Ordinanza n. 29405/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione fiscale con cui l'Ufficio del Registro aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di indennità per la pretesa occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo su una spiaggia. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con declaratoria di parziale prescrizione e riduzione dell'importo; in appello, invece, l'Amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione e l'accertamento del diritto al pagamento dell'intera somma pretesa. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: 1) nullità della notificazione dell'atto di appello perché eseguita presso un unico procuratore con una sola copia per più parti rappresentate; 2) violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. per inammissibilità dell'appello principale e per mancanza di censura specifica su interessi e rivalutazione; 3) vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di valida costituzione dell'Agenzia del Demanio; 4) violazione degli artt. 341 e 342 c.p.c. sulla questione dell'appello incidentale relativo alla demanialità del suolo; 5) omesso esame di un fatto decisivo circa l'elevazione del terreno rispetto al demanio marittimo; 6) violazione dell'art. 822 c.c. sulla qualificazione demaniale dell'area occupata; 7) violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendosi che la fattispecie andasse trattata come opposizione a ingiunzione fiscale e non come domanda risarcitoria. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità della notifica dell'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti anche mediante consegna di una sola copia, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo e del consolidato orientamento delle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riportato il contenuto dell'atto di appello che assumevano generico. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di comprensibilità e specificità. Ha ritenuto inammissibili anche il quarto, il quinto e il sesto motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di fatti e prove, in particolare delle risultanze della CTU e della qualificazione dell'area come demaniale, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre condiviso la necessità che le critiche alla consulenza tecnica siano dedotte in appello in modo specifico e riferite alla sentenza. Ha infine ritenuto infondato il settimo motivo, ribadendo che l'occupazione senza titolo di bene demaniale integra un illecito ex art. 2043 c.c. e che, quindi, il responsabile non può pretendere l'applicazione dei criteri propri dei canoni dovuti per un godimento legittimo del bene. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 175 c.p.c.
richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare formalità superflue e assicurare la ragionevole durata del processo
art. 127 c.p.c.
richiamato in funzione della sollecita definizione del processo nella gestione della trattazione camerale
art. 170 c.p.c.
letto in senso sistematico come norma che consente la notificazione al procuratore costituito quale destinatario dell'atto anche per più parti rappresentate
art. 330 c.p.c.
considerato compatibile con la validità della notifica in unica copia al procuratore che rappresenti più parti
art. 342 c.p.c.
richiesto un atto di appello specifico; in cassazione la censura è inammissibile se non riproduce il contenuto del gravame asseritamente generico
art. 343 c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti dell'appello incidentale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge relativi all'art. 822 c.c. e all'art. 1223 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per le censure processuali sulla notificazione, sull'inammissibilità dell'appello e sul chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ma ritenuto inammissibile perché diretto a una nuova valutazione del merito
art. 822 c.c.
richiamato per la nozione di demanio marittimo; la Corte ha escluso che le doglianze dei ricorrenti imponessero una diversa qualificazione in sede di legittimità
art. 1223 c.c.
richiamato per affermare che il danno da occupazione abusiva di bene demaniale segue lo schema dell'illecito aquiliano e non quello dei canoni di concessione
art. 2043 c.c.
applicato alla occupazione senza titolo di bene demaniale, qualificata come atto illecito risarcibile
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato in tema di ulteriore contributo unificato dovuto per il ricorso rigettato
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito che rappresenti più parti è valida anche se effettuata mediante consegna di una sola copia dell'atto, non essendo il procuratore un mero consegnatario ma il destinatario della notificazione ai fini processuali.
- Nel ricorso per cassazione che denunci la genericità o l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto dei motivi di appello censurati; in difetto, la doglianza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio o la qualificazione fattuale dell'area accertata dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- L'occupazione senza titolo di un bene demaniale integra, di regola, un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; il relativo pregiudizio non può essere liquidato applicando automaticamente i criteri previsti per un legittimo godimento del bene, come quelli propri dei canoni concessori.
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