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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 3597 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2004 e 2005. L'Agenzia sostenne che l'attività commerciale svolta dalla W. s.n.c. era stata trasferita all'Associazione tramite contratti di affitto d'azienda per beneficiare indebitamente del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, nonché che l'onere probatorio circa i requisiti non commerciali gravava sull'associazione e non era stato adempiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e il quarto motivo di ricorso (violazione/diffusa applicazione delle norme fiscali e errato riparto dell'onere della prova), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    art. 73, art. 111 (richiamato), art. 148

    Le agevolazioni per enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo se sussistono i requisiti formali e sostanziali previsti; l'onere di provare il rispetto di tali requisiti grava sul soggetto che invoca l'esenzione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Definizione dei soggetti non commerciali ai fini IVA; l'applicabilità delle esclusioni dipende dal rispetto delle condizioni normative e dal concreto svolgimento dell'attività.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    Modifiche di carattere antielusivo che richiedono l'inserimento negli statuti di specifiche clausole sulla vita associativa; richiamato come presidio contro operazioni elusive.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato in relazione al divieto di abuso del diritto fiscale e al principio di obbligo contributivo; l'operazione elusiva può essere disconosciuta se finalizzata a sottrarsi al carico fiscale.

  • Codice civile

    Principio sul riparto dell'onere della prova: spetta a chi afferma determinati fatti provarli; in materia tributaria chi invoca l'esenzione/non commercialità deve fornire la prova.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 378 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per i motivi di cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione) e per le memorie depositate.

Massime di principio

  • Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede non solo la forma statutaria prevista ma anche la concreta osservanza dei requisiti sostanziali: attività non commerciale effettiva, assenza di distribuzione di utili, reale vita associativa e assembleare.
  • L'onere della prova circa il possesso dei requisiti non commerciali grava sull'associazione che invoca l'agevolazione; la mera esibizione dello statuto o la forma giuridica non sono di per sé sufficienti.
  • La presenza di attività identica a quella svolta da una precedente impresa commerciale e lo svolgimento nello stesso luogo e con le stesse modalità sono elementi sintomatici che possono far ritenere l'operazione elusiva e giustificare la disapplicazione del regime agevolativo.
  • Il giudice di merito deve valutare e motivare specificamente l'esistenza di una effettiva vita associativa (convocazione assemblee, partecipazione dei soci, tenuta dei libri sociali, non conflitto di interessi con soggetti commerciali) e non limitarsi a considerazioni formali.
  • In presenza di operazioni sospette di trasferimento di attività commerciale a un ente non profit, è possibile l'applicazione del principio antielusivo e il disconoscimento delle agevolazioni fiscali, con conseguente rideterminazione del reddito e imposizione ordinaria.

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