Sentenza n. 1762/2026 - Milano, Sezione 1
in punto -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla istanza di aggiornamento ex art. 91 c. 5, DLGS n. 159/2011, presentata in data 30.12.2022; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- s.r.l., già -OMISSIS- s.r.l., il 6.10.2023, per l’annullamento della comunicazione della Prefettura di -OMISSIS- del 21.9.2023 - prot. n. -OMISSIS-; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati. il 9.4.2024: MOTIVI AGGIUNTI - SILENZIO: per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- consistito nella mancata conclusione nei termini del procedimento in contraddittorio finalizzato alle valutazioni di cui all’art. 92 c. 2 bis DLGS 159/11;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia e successiva comunicazione prefettizia; mancata conclusione del procedimento in contraddittorio
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011. Con motivi aggiunti aveva impugnato una comunicazione prefettizia del 21 settembre 2023 e, con ulteriori motivi aggiunti, aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento relativo alla mancata conclusione del procedimento in contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011. Una precedente sentenza non definitiva del TAR aveva accolto la domanda e ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento di aggiornamento, con condanna alle spese. Nella fase successiva, la società ha dichiarato che il procedimento era stato effettivamente concluso, sebbene con l’adozione di una nuova interdittiva, impugnata in separato giudizio, pendente davanti al Consiglio di Stato. Ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio distinguendo le diverse domande e fasi processuali: ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle statuizioni già adottate con la sentenza non definitiva, poiché il procedimento amministrativo di aggiornamento era stato concluso; ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nella parte residua, non essendo più utile una decisione sul silenzio dopo la conclusione del procedimento. La successiva interdittiva adottata dalla Prefettura non è stata esaminata nel merito, poiché oggetto di autonomo giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il TAR ha confermato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese già disposta con la sentenza non definitiva, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia oggetto del procedimento amministrativo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La disposizione riguarda il procedimento in contraddittorio finalizzato alle valutazioni prefettizie, la cui mancata conclusione era stata dedotta come silenzio inadempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento amministrativo disposto dal giudice in sede di giudizio sul silenzio determina la cessazione della materia del contendere quanto alle statuizioni dirette a ottenere quella conclusione; la legittimità del provvedimento finale eventualmente adottato deve essere contestata con autonoma impugnazione.
- Quando, dopo la conclusione del procedimento amministrativo, viene meno l’utilità concreta di una decisione sul silenzio per la parte residua della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta definizione del giudizio sul silenzio non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
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