Cassazione Civile, Ordinanza n. 26603/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un ingegnere che, nell’anno 2009, svolgeva attività libero-professionale oltre a un rapporto di lavoro dipendente presso una società privata. I giudici di merito avevano escluso l’obbligo di iscrizione ritenendo non provato lo svolgimento abituale dell’attività professionale e valorizzando anche il fatto che il reddito imponibile da libera professione fosse inferiore a 5.000 euro annui. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, sostenendo che l’obbligo di iscrizione per i professionisti iscritti ad albo discende dallo svolgimento abituale dell’attività, mentre la soglia dei 5.000 euro rileverebbe solo per il lavoro autonomo occasionale. Ha inoltre dedotto che la Corte d’appello avrebbe trascurato due indici di abitualità: la mancata indicazione del reddito autonomo tra i redditi diversi nel modello Unico e la titolarità di partita IVA, richiamando la nozione di esercizio abituale di attività di lavoro autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte territoriale circa l’abitualità o meno dell’attività libero-professionale. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia dei 5.000 euro è invece rilevante per l’attività occasionale, ma non quando l’attività sia abituale. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva valorizzato il reddito inferiore alla soglia e l’assenza di altri elementi probatori di segno opposto, accertamento non sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione così formulato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Prevede l’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale nei casi previsti dalla disciplina applicabile; per i professionisti iscritti ad albo rileva l’esercizio abituale dell’attività non coperta da altra contribuzione professionale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
Richiamato dall’INPS quale norma rilevante nella disciplina dell’iscrizione alla Gestione separata e della relativa interpretazione autentica.
art. 21, comma 8, L. 247/2012
Richiamato nel ricorso come disposizione incidente sulla disciplina professionale e contributiva del professionista iscritto ad albo.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
Riguarda la soglia di reddito di 5.000 euro, considerata dalla Corte rilevante per l’attività autonoma occasionale ma non decisiva in presenza di attività abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha formalmente denunciato violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva in realtà l’accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che l’accertamento dell’abitualità è questione di fatto scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
art. 1, DPR 633/1972
Richiamato dall’INPS per sostenere che la titolarità della partita IVA è indice dell’esercizio di arti e professioni.
art. 5, DPR 633/1972
Richiamato per la definizione di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l’attività libero-professionale sia esercitata in modo abituale, ancorché non esclusivo, e produca redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000 assume rilievo come indice normativo per l’attività autonoma occasionale, ma non è decisiva quando il giudice accerti l’abitualità dell’esercizio professionale.
- La valutazione dell’abitualità dell’attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere trasformato in un preteso errore di diritto in sede di legittimità.
- Indici quali iscrizione all’albo, titolarità di partita IVA, organizzazione materiale dell’attività o importo del reddito possono essere elementi sintomatici dell’abitualità, ma nessuno di essi è di per sé automaticamente decisivo; occorre una valutazione complessiva.
- Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a contestare la ponderazione degli indici di fatto compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile se veicolata come violazione di legge.
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