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Ordinanza

Ordinanza n. 614/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 141/2025, emesso dal Tribunale di Patti il 14/15 aprile 2025 e reso esecutivo con decreto del 28 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2025 emesso dal Tribunale di Patti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il condominio ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2025, emesso dal Tribunale di Patti il 14/15 aprile 2025 nei confronti del Comune e notificato il 15 aprile 2025, poi dichiarato esecutivo con decreto del 28 ottobre 2025. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notifica del ricorso per ottemperanza e quella del titolo giudiziale azionato, effettuate tramite PEC, erano state documentate soltanto mediante ricevute di consegna in formato PDF, senza deposito dei file nativi della notificazione. Non sono stati dedotti o esaminati ulteriori vizi o contestazioni di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, i file nativi relativi alle notificazioni effettuate via PEC, in formato .eml oppure .msg. Il Collegio ha ritenuto insufficiente la produzione delle sole ricevute di consegna in PDF, poiché la prova della notificazione PEC deve essere fornita mediante il file nativo, idoneo a garantire l’autenticità e l’integrità del messaggio attraverso la firma del gestore di posta. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026. Non è stata adottata una decisione sulla fondatezza dell’ottemperanza né è stata pronunciata condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza, quando la notificazione del titolo giudiziale e del ricorso è stata eseguita tramite PEC, la prova della notificazione deve essere fornita mediante il file nativo del messaggio, in formato .eml o .msg, non essendo sufficiente il deposito della ricevuta di consegna in formato PDF.
  • Il file nativo della notificazione PEC è necessario perché consente di verificare l’autenticità e l’integrità del messaggio tramite la firma del gestore di posta, attestante la provenienza e l’assenza di modifiche o alterazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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