Cassazione Penale, Sentenza n. 16086/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge per omessa valutazione, nella sentenza d'appello, delle conclusioni difensive trasmesse a mezzo PEC dal difensore prima dell'udienza del 15/05/2023; le conclusioni chiedevano il proscioglimento ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per la pendenza di altro procedimento anteriore (n. 1078/2017 RGNR) relativo allo stesso fatto e allegavano la sentenza del Tribunale di Catania del 7/01/2020 (n. 1640/2016 RGNR). Il ricorrente ha dedotto che l'omessa considerazione di tali conclusioni integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, nel rito cartolare d'appello (art. 23-bis, comma 2, dl n.137/2020), l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni difensive inviate via PEC è causa di nullità generale a regime intermedio se l'atto difensivo ha contenuto argomentativo e costituisce concreto esercizio del diritto di difesa. Nel caso concreto le conclusioni non erano manifestamente infondate e non sono state esaminate; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'omessa valutazione in sentenza di atti o conclusioni difensive che incidono sul diritto di difesa integra una nullità generale a regime intermedio deducibile in Cassazione quando l'atto abbia contenuto argomentativo e sia concreto esercizio del diritto di difesa.
art. 23-bis, comma 2, dl. n. 137 del 28/10/2020
Disciplina il rito cartolare in appello; la Corte ha applicato i principi relativi alla valutazione degli atti difensivi trasmessi via PEC nel contesto di tale rito.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma che prevede il proscioglimento quando risulta che il fatto oggetto del giudizio è già stato deciso in giudizio anteriore ovvero sussiste altra causa estintiva o di non imputabilità; la difesa aveva chiesto il proscioglimento ai sensi di questa norma per la pendenza di altro procedimento anteriore.
art. 385 cod. pen.
Delitto ascrittto all'imputato (evasione): norma sostanziale che definisce la fattispecie di reato per la quale è stata inflitta la pena oggetto dell'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; la Cassazione ha rispettato i limiti di sintesi richiesti per la motivazione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023 (El Abbassi Daoudi, Rv. 284865)
Precetto giurisprudenziale richiamato: conferma che l'omessa valutazione delle conclusioni difensive inviate via PEC nel rito cartolare è causa di nullità generale a regime intermedio quando l'atto abbia effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello le conclusioni difensive trasmesse via PEC devono essere esaminate e menzionate nella decisione quando hanno contenuto argomentativo: la mancata valutazione può determinare nullità della sentenza.
- La nullità per omessa valutazione delle conclusioni è configurabile come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., e può essere dedotta in Cassazione se l'atto difensivo non è manifestamente infondato e costituisce concreto esercizio del diritto di difesa.
- Se la difesa invoca il proscioglimento per la pendenza di un procedimento anteriore (art. 649 c.p.p.), il giudice d'appello deve valutare espressamente tale questione; l'omissione di valutazione di un'eccezione di tale rilievo può determinare annullamento e rinvio.
- Per tutelare il diritto di difesa è consigliabile che il difensore conservi e produca prova certa della trasmissione via PEC e che renda esplicito il contenuto argomentativo delle conclusioni al fine di evitare che siano considerate manifestamente infondate.
- In presenza di omissioni procedurali rilevanti relative alla considerazione di atti difensivi, la Cassazione tende ad annullare la sentenza con rinvio piuttosto che pronunciarsi nel merito, se l'omissione impedisce la verifica compiuta del diritto di difesa.
- Chi impugna in Cassazione per omessa valutazione di atti difensivi deve dimostrare che gli atti avevano contenuto non meramente formale ma argomentativo e che la mancata valutazione poteva incidere sull'esito del giudizio.
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