Sentenza del 10/08/2016 n. 467 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - iscrizione ipotecaria - crediti di natura non tributaria - difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie - sussiste - residenti all'estero - notifica delle prodromiche cartelle con le procedure dell'art. 60 4° e 5° c. D.P.R. 600/73 e nei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73 - legittimità - sanzioni ed interessi ai fini del calcolo della soglia minima di ? 20.000,00 - vanno computati - debito complessivo non superiore ad ? 120.000,00 - irrilevanza ai fini dell'iscrizione di ipoteca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, deducendo il difetto di giurisdizione o l'illegittimità dell'azione per la natura non tributaria di alcuni crediti, l'irregolarità della notifica delle cartelle all'estero, la decadenza o prescrizione dei crediti, l'errato computo di sanzioni e interessi nella soglia minima di 20.000 euro e l'esistenza di un limite di 120.000 euro al di sotto del quale l'ipoteca non sarebbe stata iscrivibile.
La decisione
La domanda è stata sostanzialmente respinta. Le Commissioni Tributarie sono state ritenute prive di giurisdizione sui crediti non tributari inclusi nelle cartelle e posti a base dell'ipoteca. Le notifiche effettuate al contribuente residente all'estero mediante raccomandata all'indirizzo risultante dall'AIRE sono state considerate valide, purché eseguite secondo l'art. 60, quarto comma, del D.P.R. 600/1973; essendo inoltre intervenute entro i termini dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, non risultavano decadenza o prescrizione. Per determinare la soglia di 20.000 euro devono essere inclusi anche interessi e sanzioni. Il limite di 120.000 euro non è stato ritenuto rilevante ai fini dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 2 D.P.R. 546/1992
La giurisdizione tributaria non comprende i crediti di natura non tributaria, anche se inseriti in una cartella e utilizzati per giustificare un'iscrizione ipotecaria.
Art. 60, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973
Per il contribuente residente all'estero, la notifica può essere effettuata, in alternativa alla procedura prevista dall'art. 142 c.p.c., mediante raccomandata all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE, secondo le modalità previste dalla norma.
Art. 25 D.P.R. 602/1973
La notifica della cartella entro il termine previsto impedisce il maturare della decadenza; la validità e tempestività della notifica incidono anche sulla decorrenza della prescrizione.
Legge 106/2011
La soglia minima di 20.000 euro per l'iscrizione ipotecaria deve essere calcolata considerando complessivamente capitale, sanzioni e interessi.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992
La disposizione riguarda la possibilità per il contribuente di difendersi personalmente senza assistenza tecnica e non può essere applicata analogicamente per determinare la soglia economica dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Quando una cartella comprende crediti tributari e non tributari, la giurisdizione deve essere valutata separatamente in base alla natura di ciascun credito; la Commissione Tributaria non può decidere sulle pretese non tributarie.
- Per i contribuenti residenti all'estero, la notifica della cartella è normalmente valida se effettuata secondo la procedura speciale prevista dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e all'indirizzo risultante dall'AIRE.
- La tempestività della notifica della cartella è essenziale: se la notifica avviene entro i termini di legge, non si configura la decadenza, mentre la prescrizione deve essere verificata considerando gli atti validamente notificati e gli eventuali giudizi instaurati.
- Nel calcolo della soglia per l'iscrizione ipotecaria occorre considerare l'importo complessivo del debito, includendo interessi e sanzioni, non soltanto il capitale o il valore rilevante ai fini dell'assistenza tecnica nel processo tributario.
- Il limite di 120.000 euro, ove previsto per specifiche forme o condizioni della riscossione, non implica necessariamente un divieto generale di iscrizione ipotecaria per debiti inferiori; occorre individuare la disciplina applicabile al momento dell'iscrizione.
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