Sentenza del 10/08/2016 n. 1059 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - società di persone cancellata dal registro delle imprese - accertamento ai soci compartecipi - nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli accertamenti sono stati ritenuti nulli. È nullo l’atto intestato alla società di persone cancellata dal Registro delle imprese; sono altresì nulli gli accertamenti notificati ai soci quando si limitano a richiamare l’atto societario senza indicare una motivazione propria, specifica e riferita alla responsabilità personale dei soci e ai relativi presupposti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone già cancellata dal Registro delle imprese e, conseguentemente, nei confronti dei soci. La censura riguardava sia l’inesistenza o nullità dell’accertamento societario, diretto a un soggetto non più esistente, sia l’assenza, negli atti notificati ai soci, di una motivazione autonoma e specifica sulle persone fisiche e sui presupposti della loro responsabilità personale. Il semplice richiamo all’accertamento emesso nei confronti della società non è stato ritenuto sufficiente.
Norme richiamate
Disciplina della cancellazione delle società dal Registro delle imprese
La cancellazione determina il venir meno della società quale autonomo soggetto destinatario dell’accertamento; pertanto, un atto emesso nei suoi confronti dopo la cancellazione è nullo.
Obbligo di motivazione degli atti tributari
L’accertamento rivolto ai soci deve contenere una motivazione autonoma e specifica, idonea a spiegare sia i fatti contestati sia i presupposti della responsabilità personale. Il mero rinvio all’accertamento societario non è sufficiente.
Responsabilità dei soci nelle società di persone
La responsabilità personale dei soci non può essere affermata automaticamente mediante il solo richiamo all’atto societario, ma deve essere collegata ai presupposti previsti dalla legge e adeguatamente esplicitata nell’atto notificato al singolo socio.
Massime di principio
- Prima di valutare il merito di un accertamento occorre verificare che il destinatario esistesse giuridicamente al momento dell’emissione dell’atto.
- Un accertamento societario non può essere trasferito automaticamente ai soci mediante un semplice rinvio: l’atto rivolto a ciascun socio deve indicare autonomamente fatti, norme e ragioni della responsabilità personale.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento richiamato è validamente esistente, conoscibile dal destinatario e sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della pretesa.
- La cancellazione della società non rende automaticamente validi gli accertamenti notificati ai soci: anche questi devono rispettare i requisiti di motivazione e individuare i presupposti della responsabilità personale.
- In casi analoghi è opportuno verificare separatamente la validità dell’atto societario, la data di cancellazione, la corretta individuazione dei soci e l’autonoma motivazione degli atti loro notificati.
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