Cassazione Penale, Sentenza n. 9286/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati di omicidio commessi nel 1990-1991 e ha invece negato la continuazione tra quegli omicidi e reati successivi (associazione mafiosa, estorsioni, reati connessi agli anni 1991-2001). L'unico motivo sostiene violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe sbagliato a valorizzare il "dies ad quem" della condotta associativa (termine finale) anziché il momento di inizio della partecipazione associativa, mentre il ricorrente ritiene che, al momento del suo ingresso nell'associazione, doveva poter prevedere la chiamata a commettere omicidi, indice della programmazione unitaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: anche se il richiamo al dies ad quem è criticabile, la decisione resta corretta perché la mera sovrapposizione temporale o la partecipazione all'associazione mafiosa non bastano a provare la continuazione. Per riconoscere la continuazione è necessario allegare e provare elementi che indichino una volizione/programmazione unitaria dei reati fin dall'inizio (ossia che i reati-fine fossero programmati "nelle linee essenziali" quando l'agente si determinò a entrare nel sodalizio). La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'estemporaneità degli omicidi e le diverse finalità criminali dei reati successivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di omicidio; utilizzata per individuare il gruppo di reati di cui si discute il possibile concorso in continuazione
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la sentenza ribadisce che la sussistenza dell'associazione non determina automaticamente la continuazione con i "reati fine", salvo dimostrazione che questi ultimi fossero programmati al momento dell'adesione
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concorso formale e materiale tra reati e alla disciplina della continuazione, richiamata per stabilire i presupposti del riconoscimento del beneficio
artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sui reati in materia di stupefacenti richiamate tra i reati giudicati in alcune delle sentenze aggregate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 23818/22/06/2020, "Toscano")
Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430
Principio secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è possibile solo se il giudice verifica che i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso del partecipe; altrimenti si evitano automatismi nel riconoscimento della continuazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 40318/04/07/2013, "Corigliano")
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253
Richiama lo stesso orientamento anti-automatismo: non basta la partecipazione associativa per ritenere programmati i reati-fine
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 35806/20/04/2016, "D'Amico")
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Sottolinea l'onere di allegazione dell'istante circa elementi idonei a dimostrare la programmazione unitaria dei reati
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 28659/18/05/2017, "Gargiulo")
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Richiede che la programmazione dei reati-fine sia dimostrata "nelle linee essenziali" al momento della determinazione a partecipare al sodalizio
Massime di principio
- La mera sovrapposizione temporale di reati o la circostanza che essi rientrino nel periodo coperto da un capo d'imputazione associativo non bastano a fondare la continuazione: è necessario dimostrare una programmazione unitaria dei reati fin dall'origine della condotta.
- Per riconoscere la continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati-fine occorre che il giudice verifichi specifici indici che mostrino che i reati-fine erano "programmati" quando il soggetto decise di entrare nel sodalizio; altrimenti si rischia un automatismo favorevole all'imputato.
- Il difensore che chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare e, ove possibile, documentare fatti concreti che dimostrino la volizione unitaria (es. ruoli, comunicazioni, piani, compiti conferiti) e non limitarsi a deduzioni generiche sul rischio di essere chiamati a compiere reati.
- L'esistenza di un lungo intervallo temporale e la differente finalità criminosa tra gruppi di fatti (es. omicidi in una guerra di mafia vs. successiva monopolizzazione di estorsioni) sono elementi che possono giustificare la negazione della continuazione.
- Il giudice di merito deve motivare in modo puntuale sulle ragioni che escludono la programmazione unitaria; critiche formali a passaggi motivazionali non compromettono la decisione se il percorso logico complessivo resta coerente e supportato da elementi.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
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