Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5526/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava la misura cautelare applicata dal GIP: carcere per Giuseppe Luciano e arresti domiciliari per Concetta Esposito, in relazione al tentato omicidio di Francesco Leonetti (capo A) e alle lesioni aggravate con uso di arma a carico di Mario Esposito (capo B). Luciano deduce carenza di dolo omicidiario e invoca l'eccesso colposo in legittima difesa (richiamando dichiarazioni de relato che, secondo la difesa, proverebbero una provocazione/aggredimento da parte delle presunte vittime) e censura la scelta del carcere invece degli arresti domiciliari. Esposito contesta invece la valutazione del suo ruolo (sostiene mera connivenza) e deduce carenze motivazionali e vizi relativi alle esigenze cautelari, nonché la mancata considerazione delle proprie dichiarazioni e di altre testimonianze che avrebbero dimostrato che le persone offese l'avrebbero cercata e provocata.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, anche a voler considerare le dichiarazioni de relato, il quadro indiziario a carico degli indagati non venga scalfito: gli indagati si recavano presso l'abitazione delle persone offese armati (coltello e spranga), e a seguito di una lite Luciano ha accoltellato Leonetti e Mario Esposito, senza aver riportato ferite o contusioni che supportassero la tesi della difesa. Il Tribunale del riesame ha motivatamente escluso l'eccesso colposo in legittima difesa e ha ritenuto fondato il concorso morale di Esposito (presenza con mazza, atteggiamento provocatorio, consegna spontanea del coltello da parte di Esposito alla polizia). Sulle esigenze cautelari la Corte ha confermato la gravità e la spregiudicatezza della condotta, il concreto pericolo di reiterazione e la proporzionalità delle misure scelte (carcere per Luciano, arresti domiciliari per Esposito). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, non risultando la remissione in libertà di Luciano, la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicative sul regime di detenzione.

Norme richiamate

  • art. 55 cod. pen.

    Richiamato in riferimento al dibattito sul dolo omicidiario: la corte valuta l'esistenza del dolo (anche in forma alternativa) alla luce degli indizi e delle modalità dell'azione

  • art. 52 cod. pen.

    Riferimento alla causa di giustificazione della legittima difesa; la corte ha ritenuto che gli elementi indiziari non dimostrassero un legittimo esercizio della difesa né un eccesso colposo giustificabile

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio; invocata per inquadrare il reato tentato nei confronti di Leonetti (capo A)

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la regola del concorso di persone; la corte ha ritenuto che la presenza e il comportamento di Esposito integrassero concorso morale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese per dedurre nullità dell'ordinanza; la sentenza ritiene che il riesame abbia comunque considerato gli elementi rilevanti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; la corte ha valutato la sussistenza delle esigenze (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) e le ha ritenute prospettate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulla scelta della misura cautelare e sulla proporzione; applicata nella valutazione dell'adeguatezza della misura rispetto al pericolo di recidiva e alla personalità degli indagati

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese in ordine alla motivazione e alla scelta del rito; la corte ha ritenuto irrilevante per la valutazione cautelare la mera scelta difensiva sul rito

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione sul contenuto dell'ordinanza che deve esporre i gravi e concreti elementi indiziari; la corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse adeguata esposizione degli indizi

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla prevedibile entità della pena (superiore a tre anni) come elemento a favore della misura più grave

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter e 1-bis disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norme sull'urnsmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e sugli effetti amministrativi in caso di mancata remissione in libertà; la corte ordina la trasmissione della sentenza per i provvedimenti di competenza

  • art. 2 Cost.

    Riferimento costituzionale richiamato dalla difesa in ordine ai principi fondamentali; la corte non ha ritenuto che fosse stata violata la garanzia costituzionale evocata

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dalle difese con riferimento al giusto processo; la corte ha ritenuto rispettati i principi di ragionevolezza della motivazione e del contraddittorio

Massime di principio

  • Dichiarazioni de relato e testimonianze non confermate dal teste-fonte hanno valore limitato: possono integrare l'indiziario ma raramente sono sufficienti a rovesciare un quadro indiziario solido se non corroborate da altri elementi concreti.
  • La presenza di armi portate al luogo del fatto e l'assenza di lesioni sull'aggressore sono elementi fattuali che indeboliscono in modo significativo la tesi della legittima difesa o dell'eccesso colposo.
  • La semplice presenza sul luogo del reato può integrare concorso morale quando contribuisce a rafforzare l'intento del materiale autore del fatto (atteggiamento provocatorio, apporto di strumenti, sostegno psicologico o fisico).
  • Per la scelta della misura cautelare, il giudice valuta non solo la gravità del fatto ma anche la personalità dell'indagato, la spregiudicatezza della condotta e il rischio concreto di reiterazione; tali elementi possono giustificare misure più afflittive anche in assenza di condanna definitiva.
  • La proporzionalità della misura va motivata: contestazioni generiche sull'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al carcere devono indicare elementi nuovi o specifici per essere accolte.
  • La remissione alle forze di polizia o la consegna spontanea dell'arma sono elementi che possono attenuare la valutazione del pericolo, ma vanno valutati nel contesto complessivo (modalità del fatto, esiti lesivi, condotta complessiva degli indagati).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.