Cassazione Penale, Sentenza n. 638/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Mantova per tentato furto aggravato di carburante (in concorso e in esecuzione di programma criminoso di associazione). Avello deduce carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa, discrepanze temporali fra videoriprese e rilievi investigativi, mancata indicazione della condotta concreta e degli elementi di identificazione). Rimprovera inoltre la valutazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Lorusso deduce incostituzionalità della disciplina sulla procedibilità (art.6 d.l. 31/10/2022 n.162 e d.lgs. n.150/2022), sostenendo che il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e che mancherebbe la querela legittima; deduce altresì travisamento della prova per lo sfasamento orario delle telecamere e che i rilievi temporali escluderebbero la sua presenza durante il fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondato il rilievo costituzionale sul differimento di efficacia del d.lgs. n.150/2022, richiamando la volontà legislativa espressa dal decreto-legge n.162/2022 che differì l'entrata in vigore, e ha richiamato giurisprudenza precedente. Quanto alle censure probatorie e motivazionali, ha ricordato i requisiti stringenti del ricorso per cassazione (obbligo di critica argomentata e confronto puntuale con la motivazione impugnata) e ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato le proprie decisioni (in particolare spiegando lo sfasamento orario delle telecamere con l'entrata in vigore dell'ora solare e giustificando il mancato avvistamento di attrezzature per il furto). Confermata la valutazione di merito sulle risultanze probatorie e sul trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 56, 81 comma 2, 110, 624, 625 n.2, 61 n.5
Le norme penali contestate costituivano il fondamento dell'imputazione per tentato furto aggravato in concorso in esecuzione di programma criminoso; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di responsabilità sulla base della valutazione di merito.
Codice di procedura penale
art. 606 lett. b), c), e); artt. 581 e 591
La Corte richiama i parametri di impugnazione in Cassazione: i motivi devono specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la carenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
Costituzione
art. 73 comma 3; art. 77 comma 2; art. 27
Sul tema della vacatio legis e dell'entrata in vigore delle norme la Corte osserva che il legislatore può differire l'efficacia di una norma e che il decreto-legge n.162/2022 ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; l'art.27 richiamato in tema di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e funzione rieducativa non ha trovato violazione nella motivazione del giudice di merito.
Decreto legislativo
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
La riforma ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli procedibili a querela; la Corte ha ritenuto non applicabile tale regime al caso in esame per il differimento dell'entrata in vigore operato dal decreto-legge n.162/2022.
Decreto-legge
d.l. 31 ottobre 2022 n.162 (art.7 richiamato)
Ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; la Corte ha ritenuto vincolante tale differimento e ha escluso la rilevanza della questione di vacatio legis sollevata dai ricorrenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.5, n.45104 del 4/11/2022 (Cipolla)
Richiamata come precedente sul tema della vacatio legis e del differimento dell'entrata in vigore delle norme, confermando la possibilità di intervento legislativo durante la vacatio e la rilevanza del differimento stabilito dal legislatore.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con la motivazione impugnata: mere ripetizioni o rilievi generici comportano l'inammissibilità.
- I giudici di legittimità non sostituiscono il loro apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo è logica, coerente e non arbitraria; le valutazioni probatorie sulle immagini e sugli orari sono valutate in base alla loro plausibilità e coerenza complessiva.
- Sul piano della normativa sostanziale e del suo ingresso in vigore, un differimento dell'entrata in vigore disposto dal legislatore (es. decreto-legge) vincola il giudice e può rendere inapplicabile una riforma che, formalmente, avrebbe cambiato la procedibilità del reato.
- Le discrepanze tecniche (es. sfasamento orario delle telecamere per ora solare) possono essere ritenute spiegazioni di normalità e non vizi tali da travolgere le risultanze probatorie se adeguatamente giustificate e riscontrate da elementi concreti.
- Le questioni relative al regime di procedibilità sopravvenuto non sempre incidono sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione: se il ricorso è inammissibile per difetti formali, la sopravvenuta modifica normativa non prevale automaticamente.
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