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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6836/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Cagliari del 20/01/2022, con cui era stata integralmente riformata la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari (04/12/2018) per plurimi reati connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, evasione IVA, falso in bilancio, appropriazione indebita e condotte in conflitto di interessi. I ricorrenti hanno censurato in particolare: carenze e manifesta illogicità della motivazione d'appello; omesso esame di una memoria di parte civile contenente elementi decisivi (assenza di delibere assembleari, impossibilità statutaria per l'associazione Serravalle di prestare servizi ad altri enti, sproporzione tra costi reali e fatturati, mancanza di documentazione contrattuale e tracce di esecuzione); travisamento delle prove e errata applicazione della legge penale con riferimento ai capi contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle parti civili. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione adeguata e 'rafforzata' nella parte in cui ha riformato in senso assolutorio la decisione di primo grado: mancava il necessario confronto critico e puntuale con la struttura argomentativa e le evidenze indicate dal Tribunale (consulenza tecnica, assenza di delibere, incompatibilità statutarie, sproporzione costi/valori, mancanza di documentazione). Anche con riferimento all'ipotesi di tentata infedeltà patrimoniale (conflitto di interessi e atti idonei a favorire terzi) la Corte d'appello non ha adeguatamente confutato le argomentazioni del Tribunale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (si provvederà nuovamente alla decisione sugli interessi civili).

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferito al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non ha adeguatamente motivato il rifiuto della qualificazione delle fatture come fittizie, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Tribunale

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferito al reato di evasione IVA collegato all'utilizzo delle fatture contestate; la Corte ha osservato che l'annullamento in appello di tali contestazioni non è stato sufficientemente motivato

  • art. 2622 cod. civ.

    Falso in bilancio: la Corte ha ricordato che l'eventuale sussistenza dipende anche dalla qualificazione delle fatture come effettive o inesistenti e che l'appello non ha confutato le argomentazioni del primo grado

  • art. 646 cod. pen.

    Appropriazione indebita: la Corte ha richiamato la dipendenza di tale contestazione dalla esistenza o meno delle operazioni fatturate e ha riscontrato carenza di confronto critico nella motivazione d'appello

  • artt. 61, nn. 7) e 11) cod. pen.

    Circostanze aggravanti richiamate nella rubrica di imputazione; la valutazione delle aggravanti è connessa alla qualificazione delle condotte principali e non è stata adeguatamente affrontata in appello

  • art. 56 cod. pen. e art. 2634 cod. civ.

    Riguardano il conflitto di interessi e gli illeciti amministrativi; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della condotta (atto preparatorio vs. condotta idonea a produrre danno) non sia stata adeguatamente motivata dall'appello

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere di esame degli atti e delle memorie; i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame di una memoria di parte civile, vizio che la Cassazione ha ritenuto significativo ai fini della motivazione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Principi sul materiale probatorio e sulle memorie; la mancata considerazione di una memoria contenente elementi probatori rilevanti è stata giudicata dalla Corte come omissione rilevante nella motivazione d'appello

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alla competenza per le impugnazioni proposte per i soli interessi civili

    La Corte ha affrontato la questione della trasmissione degli atti e ha osservato che l'ordinanza di trasmissione alla sezione civile non è vincolante, essendo atto meramente ordinatorio; la questione organizzativa non pregiudica il merito del controllo di Cassazione

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 33748/2005, Sez. U. n. 14800/2017 e altre citate)

    Principio consolidato: quando la Corte d'appello riforma integralmente una sentenza di primo grado (in particolare assolvendo rispetto a una condanna), è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' che confronti criticamente e specificamente le ragioni della decisione precedente; la Cassazione ha applicato questo principio per ritenere insufficiente la motivazione d'appello

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve fornire una motivazione rafforzata: confronto critico e specifico con le argomentazioni principali della sentenza di primo grado è obbligatorio
  • L'accertamento dell'effettiva esecuzione di prestazioni indicate in fatture richiede più di generiche dichiarazioni testimoniali quando nel fascicolo vi siano elementi che indicano mancanza di documentazione, assenza di delibere assembleari, incompatibilità statutarie o sproporzione economiche
  • L'omesso esame di memorie di parte contenenti questioni rilevanti (es. sulla legittimità dei rapporti giuridici sottostanti retribuzioni o sulla esistenza di contratti) può costituire vizio di motivazione e portare all'annullamento della decisione impugnata
  • Nelle fattispecie che intrecciano profili penali e interessi civili, il giudice dell'impugnazione deve valutare e motivare la qualificazione giuridica delle condotte (atto preparatorio vs. condotta idonea a arrecare danno) e il nesso tra prova documentale e rappresentazione contabile
  • Questioni organizzative (es. trasmissione degli atti tra sezioni della Corte) non esonerano la Corte dal sindacare la completezza e la qualità della motivazione: l'ordinamento richiede che le decisioni che incidono sul merito siano congruamente motivate

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