Sentenza n. 2536/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del parere negativo di compatibilità paesaggistica prot. n. 15782-P del 03/10/2024 del Ministero della cultura - Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; del provvedimento di rigetto prot. n. 9730 del 18/11/2024 del Comune di Vasanello; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso o susseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARI TIZIANA il 22 aprile 2025: dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive di ristrutturazione edilizia n. 1/25 prot. 484 del Comune di Vasanello, notificata il 27/1/25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza, diniego comunale di compatibilità paesaggistica e conseguente ordinanza di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo di compatibilità paesaggistica adottato dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, il successivo provvedimento comunale di rigetto dell’istanza relativa a interventi edilizi realizzati su un immobile di sua proprietà e, con motivi aggiunti, l’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione del rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo della Soprintendenza, recante prescrizioni che intende rispettare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia era stata depositata senza il rispetto delle formalità e dei termini previsti dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non risultava notificata alle altre parti nel termine prescritto. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che il rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo della Soprintendenza e la volontà della ricorrente di conformarsi alle relative prescrizioni costituissero fatti e comportamenti univoci idonei a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune e del Ministero.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di compatibilità paesaggistica relativa agli interventi edilizi realizzati sull’immobile.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste dalla disposizione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti nel termine previsto; nel caso concreto tale formalità non è stata osservata.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Anche una rinuncia formalmente irregolare può fornire, insieme a fatti e comportamenti univoci sopravvenuti, la prova del venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non conforme alle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non determina necessariamente l’estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice, unitamente a fatti o atti sopravvenuti e al comportamento delle parti, quale elemento dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Il rilascio, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo favorevole alla parte ricorrente, accompagnato dalla volontà di conformarsi alle prescrizioni in esso contenute, può rendere non più attuale l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti precedenti e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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