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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16661/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/03/2023 che confermava la condanna per il delitto di calunnia con recidiva reiterata. Due censure: 1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per presunta errata collocazione temporale del fatto (i giudici avrebbero collocato il fatto al 2018 anziché al 2008); 2) omissione di esame delle censure in punto di responsabilità: l'imputato sostiene assenza di dolo poiché avrebbe ceduto gli assegni a titolo di favore e soltanto successivamente denunciato lo smarrimento senza intenzione di incolpare il prenditore; inoltre deduce che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato l'assoluzione del coimputato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il calcolo della prescrizione, tenuto conto della pena edittale massima per calunnia (sei anni), dell'aumento della metà per la recidiva reiterata (art. 99 c.p.) e dell'aumento del termine per effetto delle interruzioni (art. 161 c.p.), porta a un termine di prescrizione di quindici anni dalla data di commissione (28/11/2008), quindi non maturato alla data della sentenza d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, generico e volto a una rivalutazione del merito: la Corte d'appello ha motivato il convincimento tramite dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali e mancanza di prove a discarico. La Cassazione ha altresì ricordato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile rilevare eventuale prescrizione sopravvenuta. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata aumenta la pena della metà; tale aumento va considerato nel calcolo della durata del termine prescrizionale.

  • art. 161 cod. pen.

    Le successive interruzioni del periodo prescrizionale determinano un aumento del tempo necessario a prescrivere, qui valutato come due terzi del termine legale ai fini del calcolo complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente del ricorso in cassazione al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non può rilevare e dichiarare la prescrizione sopravvenuta se il ricorso è inammissibile.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità e al conseguente onere delle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale massima effettiva, comprensiva degli aumenti previsti per recidiva; ciò può allungare significativamente il termine prescrizionale.
  • Le interruzioni del periodo prescrizionale e gli aumenti soggettivi incidono sul termine finale: bisogna calcolare complessivamente tutti gli elementi normativi (art. 161 c.p., art. 99 c.p., ecc.).
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove: motivi generici, che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito o ad allegare circostanze di fatto non accolte in precedenza, sono inammissibili.
  • Se il ricorso è inammissibile la Cassazione non può rilevare prescrizioni sopravvenute né dichiarare estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza impugnata.
  • Le impugnazioni che deducono vizi sulla prescrizione devono essere concrete e ben motivate, con indicazione precisa della data di commissione del fatto e dei calcoli che giustificano la maturazione della prescrizione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima della proposizione.

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