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Sentenza

Sentenza n. 146/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 28 dicembre 2018, recante l’ordine di demolizione delle opere edili abusive compiute dal ricorrente sul suo terreno, sito in -OMISSIS-, presso la -OMISSIS- n. 14/A, nonché l’ordine di ripristino dei luoghi.

Giustizia amministrativa201900191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi in relazione a un fabbricato realizzato in area destinata ad attività produttive e sottoposta a vincoli. Gli abusi contestati consistevano nel mutamento della destinazione d'uso dell'edificio da opificio a residenza, nella realizzazione di un'altezza superiore a quella consentita, nell'esecuzione di opere in variante senza previa autorizzazione paesaggistica e nella realizzazione di opere strutturali senza previa autorizzazione sismica. Il ricorrente ha dedotto: difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune si sarebbe limitato a recepire una segnalazione della Regione Carabinieri Forestale; travisamento dei fatti, poiché il mutamento d'uso avrebbe riguardato soltanto il primo piano e il sottotetto; conformità dell'altezza al PRG vigente; esistenza dell'autorizzazione paesaggistica già all'inizio dei lavori; esistenza dell'autorizzazione sismica e della relativa autorizzazione per la variante; illegittimità dell'ordinanza perché adottata durante il sequestro penale dell'immobile, con conseguente impossibilità di eseguirla senza commettere reato. Il ricorrente ha inoltre richiamato la possibilità di realizzare un alloggio per il custode e, nelle memorie, ha prospettato anche la violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l'ordinanza non era una mera recezione della segnalazione della polizia giudiziaria, ma si fondava anche su attività istruttoria comunale autonoma e su risultanze convergenti. Ha escluso il travisamento dei fatti, affermando che gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente, con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare nel suo insieme. Il mutamento da destinazione produttiva a residenziale è urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere, quando comporta il passaggio a una diversa categoria funzionale e un aumento del carico urbanistico. Nel caso concreto, la trasformazione complessiva dell'immobile, le opere residenziali, il trasferimento della residenza del ricorrente e l'assenza di una reale attività produttiva dimostravano il mutamento abusivo di destinazione. L'eccezione relativa all'alloggio del custode è stata ritenuta infondata, poiché tale possibilità era strumentale e accessoria a un'attività produttiva effettiva, non autonomamente utilizzabile come abitazione e comunque non rispettava i parametri dimensionali previsti dalla disciplina urbanistica. Il motivo sull'altezza è stato respinto perché il piano particolareggiato decaduto conservava efficacia ultrattiva per le prescrizioni conformative e, quindi, il limite applicabile restava quello di 7,50 metri, nonostante il PRG successivo prevedesse in astratto un'altezza di 10,50 metri per gli edifici produttivi. Tale parametro non era riferibile a un edificio residenziale. È stata inoltre esclusa la rilevanza di eventuali titoli edilizi illegittimi rilasciati ad altri soggetti: l'illegittimità di un precedente provvedimento non fonda il diritto alla reiterazione dell'illegalità né consente di invocare la disparità di trattamento. I motivi relativi alle autorizzazioni paesaggistica e sismica sono stati respinti perché entrambe erano state acquisite quando i lavori erano già quasi ultimati e, dunque, non erano preventive. Il conseguimento postumo dei titoli non sanava l'illegittimità delle opere realizzate senza previa autorizzazione. Quanto al sequestro penale, il TAR ha affermato che esso non incide sulla validità o legittimità dell'ordinanza di demolizione, determinando soltanto una temporanea inefficacia esecutiva finché il vincolo permane. È onere dell'interessato chiedere il dissequestro per poter ottemperare all'ordine; in mancanza, il sequestro non costituisce causa di forza maggiore. Il TAR ha ritenuto non applicabile il principio di proporzionalità a un'ordinanza di demolizione, trattandosi di attività vincolata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione dell'eventuale rilevanza penale delle condotte e delle omissioni emerse. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale

    Il passaggio dalla categoria produttiva a quella residenziale costituisce mutamento urbanisticamente rilevante anche se non accompagnato da opere, quando comporta un diverso carico urbanistico.

  • art. 17, comma 1, l. 1150/1942

    decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso

    La decadenza del piano particolareggiato non elimina l'efficacia conformativa delle prescrizioni di zona e degli allineamenti, che restano applicabili a tempo indeterminato.

  • art. 14-OMISSIS d.lgs. 42/2004

    Per interventi rilevanti in area sottoposta a vincolo paesaggistico l'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'inizio dei lavori; il rilascio a opere quasi ultimate non vale come autorizzazione preventiva.

  • artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001

    Le opere strutturali in zona sismica richiedono la previa autorizzazione prevista dalla normativa; l'autorizzazione conseguita dopo l'ultimazione dei lavori non sana la carenza originaria.

  • art. 85 disposizioni attuative del codice di procedura penale

    Il destinatario dell'ordine di demolizione relativo a un immobile sequestrato deve chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro del bene per poter eseguire la demolizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi a tutela della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente, con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare nel suo insieme; non è consentito scomporre le singole opere o porzioni dell'edificio per attenuare o escludere la rilevanza dell'abuso complessivo.
  • Il mutamento da una categoria funzionale produttiva a quella residenziale è urbanisticamente rilevante anche quando non sia accompagnato da opere edilizie, se comporta un diverso carico urbanistico e l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale.
  • La decadenza di un piano particolareggiato non travolge le prescrizioni conformative relative agli allineamenti e alle caratteristiche degli edifici: tali prescrizioni restano ultrattive e devono essere osservate nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti.
  • Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica o dell'autorizzazione sismica non equivale al previo conseguimento del titolo richiesto e non rende legittime opere già eseguite in assenza dell'autorizzazione preventiva.
  • Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l'esecutività per la durata del vincolo; il destinatario deve chiedere il dissequestro per poter adempiere all'ordine.
  • L'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di potere vincolato; pertanto, di regola, non è censurabile per violazione del principio di proporzionalità, che presuppone margini di scelta discrezionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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