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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7899/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere (salvo per il capo 22). Le censure della difesa (avv. Salvatore Iannone) erano: 1) omessa motivazione rispetto alle deduzioni difensive sulla contestazione ex art. 73 DPR 309/1990 (capo 90), sostenendo che il credito vantato da Talarico verso Mannolo derivava da un prestito e non da cessioni di stupefacente; 2) violazione del dovere di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria per il delitto contestato al capo 21 (estorsione) e la valutazione dell'aggravante del "metodo mafioso"; 3) illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria relativa al capo 90 (presunta cessione di cocaina), deducendo che Mannolo non era emerso nelle indagini sul Talarico; 4) illogicità della motivazione sulla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 54), sostenendo che l'intervento del Mannolo era limitato a tentare di risolvere un dissidio commerciale e non prova di appartenenza associativa; 5) violazione degli artt. 274, 275 e 309 c.p.p., deducendo che le esigenze cautelari si basavano soltanto sulla doppia presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., senza considerare la personalità del ricorrente e la concretezza della vicenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, in parte, inammissibile per essere una mera rinnovazione di censure già disattese. In particolare: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sul punto che il credito tra Mannolo e Talarico risultava da cessioni di sostanza stupefacente (confutata la versione difensiva); ha escluso il vizio relativo all'autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 c.p.p., ritenendo che il GIP avesse comunque svolto un autonomo esame del compendio indiziario e avesse motivato la sussistenza della gravità indiziaria e dell'aggravante del metodo mafioso; ha ricordato l'impossibilità per la Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e riformulare valutazioni probatorie (interpretazione delle intercettazioni è fatto di merito); ha dichiarato inammissibili le censure che si riducevano a una lettura alternativa dei fatti o a ripetizione pedissequa delle stesse deduzioni già disattese in sede di riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2

    Riferita alla contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ha accolto la valutazione del giudice di merito che riteneva sussistenti indizi di partecipazione all'associazione per fatti ricostruiti tramite intercettazioni.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Riferita alle cessioni di stupefacente contestate (capo 90); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui il credito vantato derivava da cessioni di droga e non da un prestito.

  • codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c)

    Il vizio dedotto di mancata autonoma valutazione è stato ritenuto infondato: la Corte conferma che l'assenza di originalità espositiva rispetto alla richiesta del PM non implica automaticamente violazione dell'obbligo di autonoma valutazione se il giudice dimostra di aver svolto un proprio esame.

  • codice di procedura penale, art. 275, terzo comma

    La norma sulla "doppia presunzione" è stata richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia limitato illegittimamente a basarsi su tale presunzione, ma abbia valutato complessivamente il compendio indiziario.

  • codice di procedura penale, artt. 274, 275 e 309

    Richiamati dalla difesa in ordine ai presupposti e alle modalità di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e reiterazioni di motivi già disattesi, non sufficienti per cassare l'ordinanza.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Consente la condanna alle spese del ricorrente; la Corte ha disposto condanna alle spese e pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, ritenendo non grave colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla quantificazione dell'ammenda, per escludere che l'applicazione della sanzione pecuniaria presupponga necessariamente colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti né riformulare valutazioni probatorie di merito (es. interpretazione delle intercettazioni): le questioni di fatto rimangono di competenza del giudice del merito.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi motivazionali specifici e non limitarsi a una mera riformulazione alternativa delle stesse risultanze probatorie già esaminate in sede di riesame.
  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non è pregiudicato dalla somiglianza testuale con la richiesta del pubblico ministero se il giudice dimostra di aver comunque esaminato e motivato le ragioni del suo convincimento.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni costituisce valutazione di fatto basata sulle massime d'esperienza ed è sottratta al sindacato di legittimità salvo profili di illogicità manifesta.
  • Elementi sopravvenuti dopo la chiusura del dibattimento dinanzi al tribunale del riesame (es. successivi annullamenti o provvedimenti) non possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione nel ricorso cautelare; devono essere proposti con nuova istanza di revoca o modifica della misura.
  • Le censure generiche o aspecifiche (reiterazione pedissequa di motivi già disattesi) sono inammissibili: il ricorso per cassazione richiede una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede una motivazione che dia conto della capacità di controllo del territorio e del potere intimidatorio; valutazioni conclusive in tal senso rientrano nella discrezionalità del giudice del merito se adeguatamente motivate.

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