Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1335

Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari

Normativa europea32021R1335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/787 per rafforzare la chiarezza dell’etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalla combinazione con altri prodotti alimentari. In particolare, richiede che la denominazione legale della bevanda spiritosa sia sempre riportata nello stesso campo visivo del termine composto che descrive il prodotto, salvo una specifica deroga per alcune denominazioni sostitutive. È previsto un regime transitorio per non penalizzare le scorte già etichettate secondo il previgente regolamento (CE) n. 110/2008. Il regolamento si applica retroattivamente dal 25 maggio 2021.

Modifica le regole di etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari, imponendo che la denominazione legale compaia nello stesso campo visivo del termine composto.

Ambito di applicazione

Si applica alle bevande spiritose e, più in generale, alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di una categoria di bevande spiritose o di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa con altri prodotti alimentari, quando tali prodotti sono designati, presentati o etichettati mediante termini composti. L’obbligo introdotto riguarda l’etichettatura nel mercato dell’Unione europea. È prevista una deroga quando la denominazione legale della bevanda spiritosa è sostituita, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, da un termine composto che includa "liquore" o "crema", purché il prodotto finale soddisfi i requisiti della categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008.

Etichettatura delle bevande spiritose combinate con altri prodotti alimentari

Il regolamento delegato (UE) 2021/1335 modifica il regolamento (UE) 2019/787 per chiarire e rafforzare le regole di etichettatura delle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari. La finalità è evitare che il consumatore possa confondere il termine composto con la vera denominazione del prodotto e prevenire un uso improprio della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche.

Contesto e ratio dell’intervento

Il preambolo richiama che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 già disciplina la designazione, presentazione ed etichettatura di tali prodotti mediante termini composti. Tuttavia, nella formulazione previgente non era imposto che la denominazione legale della bevanda spiritosa figurasse nello stesso campo visivo del termine composto. La Commissione rileva che ciò poteva indurre in errore il consumatore sulla natura del prodotto, in contrasto con i principi generali del regolamento (UE) n. 1169/2011, che vieta informazioni ingannevoli e impone la visibilità delle informazioni obbligatorie. Per questo il regolamento interviene per rendere più chiaro il legame tra termine composto e denominazione legale.

Nuove regole di etichettatura

La modifica sostituisce integralmente l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787. Il nuovo testo stabilisce che i termini composti che designano una bevanda alcolica:

  • devono figurare in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
  • non devono essere interrotti da elementi di testo o immagini estranei al termine composto;
  • non devono apparire in caratteri di dimensioni superiori a quelli usati per la denominazione della bevanda alcolica;
  • quando la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, devono essere sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che deve figurare nello stesso campo visivo del termine composto.

Questa ultima regola rappresenta il nucleo dell’intervento: il consumatore deve poter vedere immediatamente sia il termine composto sia la denominazione legale del prodotto, senza dover cercare l’informazione in un’altra parte dell’etichetta.

Deroga prevista dal regolamento

Il nuovo obbligo non si applica nei casi in cui la denominazione legale della bevanda spiritosa sia sostituita, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, da un termine composto che includa le parole "liquore" o "crema". Tale deroga è subordinata alla condizione che il prodotto finale rispetti i requisiti della categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento.

Regime transitorio

Per evitare l’obbligo di rietichettatura delle scorte già commercializzate secondo il vecchio regime, il regolamento prevede una disciplina transitoria. Le bevande spiritose che:

  • non rispettano il nuovo requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), come modificato;
  • ma sono conformi al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008;
  • e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nonostante ciò, esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021, quindi con efficacia retroattiva. Il preambolo spiega che questa scelta serve a evitare vuoti normativi tra il nuovo regime e quello precedente.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per produttori, importatori, distributori e professionisti che assistono imprese del settore, il regolamento impone un controllo accurato delle etichette delle bevande spiritose ottenute con ingredienti alimentari aggiunti. Occorre verificare che il termine composto non solo sia graficamente corretto, ma che la denominazione legale del prodotto sia visibile nello stesso campo visivo, salvo il caso specifico delle denominazioni sostitutive ammesse. Il regime transitorio tutela solo le scorte già etichettate entro il 31 dicembre 2022 e conformi al previgente regolamento (CE) n. 110/2008.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787

Il termine composto che designa una bevanda alcolica deve figurare in caratteri uniformi, dello stesso tipo, dimensione e colore; non può essere interrotto da elementi di testo o immagine estranei; e non può apparire in caratteri più grandi della denominazione della bevanda alcolica. Nei casi in cui la bevanda alcolica sia una bevanda spiritosa, il termine composto deve essere sempre accompagnato dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che deve comparire nello stesso campo visivo del termine composto.

Deroga per i casi di sostituzione della denominazione legale

L’obbligo di riportare nello stesso campo visivo la denominazione legale non si applica quando, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, la denominazione legale è sostituita da un termine composto che includa "liquore" o "crema", a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti della categoria 33 dell’allegato I del medesimo regolamento.

Regime transitorio per le scorte etichettate prima del 31 dicembre 2022

Le bevande spiritose che non soddisfano il nuovo requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787, ma che rispettano il regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 ed erano etichettate prima del 31 dicembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 maggio 2021. La retroattività è giustificata, secondo il preambolo, dalla necessità di evitare vuoti normativi.

Come è indicizzato

Materieetichette alimentaribevande spiritosetutela dei consumatoriindicazioni geografichemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.