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Ordinanza

Ordinanza n. 11964/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla conclusione delle verifiche sul nulla osta al lavoro domestico n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 286/1998, e dell'art. 31 del D.p.R. n. 394/1999 e ss.mm.ii, rilasciato in data 22 maggio 2024, a valle dell'istanza n. -OMISSIS-, nonché per la condanna della Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno convenuto ad espletare immediatamente le verifiche previste dall'art. 3, comma 2, D.L. 145/2024 e ad ordinare la trasmissione dell'esito tramite l'apposito applicativo informatico all'Ambasciata italiana a Dhaka ai fini del rilascio del visto di ingresso in Italia, disponendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202601377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle verifiche relative a un nulla osta al lavoro domestico e sul conseguente rilascio del visto di ingresso in Italia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento delle amministrazioni in relazione alla conclusione delle verifiche sul nulla osta al lavoro domestico rilasciato il 22 maggio 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la condanna della Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno a espletare le verifiche previste dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 145/2024 e a trasmetterne l'esito, tramite l'applicativo informatico, all'Ambasciata italiana a Dhaka per il rilascio del visto di ingresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha riferito di avere riesaminato l'istanza dopo integrazioni documentali, tra cui la certificazione di idoneità alloggiativa, e di essere in attesa dell'ingresso del lavoratore per la convocazione delle parti. Successivamente è stato comunicato che la Prefettura aveva convocato le parti per valutare la completezza della documentazione e definire l'istanza. Il TAR ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti documentati, in particolare da parte del MAECI, sullo stato del procedimento relativo al rilascio del visto e sulle ulteriori circostanze rilevanti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito l'azione avverso il silenzio e non ha accertato in via conclusiva l'illegittimità dell'inerzia. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione, chiedendo al MAECI chiarimenti documentati sullo stato del procedimento per il rilascio del visto di ingresso conseguente al nulla osta e sulle altre circostanze rilevanti. Ha assegnato il termine di 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore, e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026. Il dispositivo non contiene statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato e delle verifiche connesse.

  • art. 31 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato quale disciplina regolamentare del procedimento relativo al nulla osta al lavoro.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024

    Richiamato quale disposizione in base alla quale l'efficacia del nulla osta sarebbe stata sospesa per l'espletamento delle verifiche necessarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando dagli atti emergono attività amministrative sopravvenute ma non è ancora documentato l'esito conclusivo del procedimento, il giudice può disporre incombenti istruttori prima di definire la domanda.
  • Le amministrazioni coinvolte in fasi procedimentali distinte devono fornire chiarimenti documentati sullo stato del procedimento di propria competenza e sugli adempimenti necessari alla sua conclusione, in particolare quando l'esito di una fase condiziona il rilascio di un titolo di ingresso.
  • La convocazione delle parti e il riesame dell'istanza costituiscono attività procedimentali sopravvenute, ma non dimostrano di per sé la conclusione del procedimento né rendono necessariamente superata la domanda avverso il silenzio, se manca la documentazione sull'esito finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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