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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37660/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per promozione e organizzazione di un'associazione finalizzata al rilascio di falsi diplomi e plurimi reati di falso, deducendo principalmente l'inutilizzabilita degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (violazione artt. 405, 406 e 407 c.p.p.). Sostenevano che doveva valere il termine massimo previsto dall'art. 407 decorrente dalla prima iscrizione nel registro delle notizie di reato e che quindi molte acquisizioni successive risultavano fuori termine. In secondo luogo denunciavano vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato l'incidenza sulla gravita indiziaria delle investigazioni post term deadline, pur avendo la difesa richiamato tali argomenti nel riesame.

La decisione

I ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che l'eccezione di inutilizzabilita per indagini svolte oltre i termini era stata sollevata tempestivamente nel riesame, ma che i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere di specificare quali atti fossero affetti dal vizio e di spiegare la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario. Per questo motivo le censure risultano generiche e inammissibili. La Corte ha, inoltre, richiamato la possibilita di ritenere che i termini per le indagini ricomincino a decorrere dalla nuova iscrizione presso la Procura competente e/o che sia possibile valutare cumulativamente i tempi delle indagini svolte da uffici diversi, in funzione della continuita e della complessita del procedimento, senza che nel caso concreto i ricorrenti abbiano dimostrato la violazione del termine massimo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo nell'ambito delle regole sulle indagini preliminari; la Corte ha considerato la disciplina sulle eccezioni relative all'inutilizzabilita degli atti nel giudizio cautelare.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Riferimento al termine semestrale prorogabile per lo svolgimento delle indagini preliminari; i ricorrenti sostenevano che dopo una sola proroga semestrale fosse scaduto il termine utile per acquisire ulteriori atti.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    art. 407, comma 2, lett. b) - termine massimo di due anni per indagini di peculiare complessita

    L'art. 407 è stato evocato come norma di chiusura del sistema che stabilisce termini massimi; la Corte tuttavia ha ritenuto che, nel caso di trasferimento della competenza, i termini possano, a determinate condizioni, ricominciare dalla nuova iscrizione o essere valutati cumulativamente, e che la violazione del termine massimo non sia stata adeguatamente dimostrata dai ricorrenti.

  • Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019 (Barletta)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che l'inutilizzabilita nel giudizio cautelare e rilevabile solo su eccezione di parte e che la prima occasione utile per sollevarla e il riesame, dove devono essere impiegate dinamicamente le prerogative difensive.

  • Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Giurisprudenza richiamata che impone all'impugnante l'onere di indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario, pena l'inammissibilita della censura per genericita.

Massime di principio

  • L'eccezione di inutilizzabilita di atti svolti oltre i termini delle indagini preliminari va proposta tempestivamente e la prima occasione utile per proporla e il giudizio di riesame; non e sufficiente sollevarla genericamente in cassazione.
  • In sede di impugnazione e in particolare in cassazione e obbligo della parte indicare puntualmente quali atti si ritengono affetti da inutilizzabilita e spiegare la loro incidenza decisiva sul complessivo quadro indiziario; l'assenza di tale specificazione conduce all'inammissibilita del motivo.
  • Il termine massimo previsto dall'art. 407 c.p.p. puo essere interpretato come limite 'di sistema', ma i tribunali possono ritenere ricominciare i termini dopo la nuova iscrizione presso la Procura competente o valutare cumulativamente i tempi delle indagini svolte da uffici diversi quando sussiste continuita dell'attivita investigativa; in ogni caso spetta alla parte dimostrare il superamento del termine.
  • Quando il procedimento viene trasmesso per competenza tra procure, e necessario documentare con precisione i periodi utilmente trascorsi e le indagini effettuate, per poter contestare efficacemente la violazione dei termini; meri rilievi astratti non sono sufficienti.
  • La mancata deduzione specifica in sede di riesame o in memoria depositata rende inefficace poi il motivo in cassazione; la difesa deve usare il riesame per esercitare concretamente le prerogative difensive e ottenere copia degli atti ai fini della contestazione.

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