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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24012/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 12/12/2013 al 12/02/2016. Nirta era stato sottoposto a custodia cautelare per più imputazioni (tra cui reati previsti dagli artt. 624, 625 n.7 c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 legge 203/1991 e altri delitti: art.12-quinquies legge 356/1992, art.416-bis c.p., art.513-bis c.p.). In sede di merito il capo D) (furto monoaggravato) è stato dichiarato estinto per prescrizione perché esclusa l'aggravante; la Corte d'appello ha ritenuto che tale proscioglimento per prescrizione fosse assorbente e precludente il diritto all'equa riparazione, perché la pena astrattamente irrogabile per quel reato avrebbe potuto coprire l'intero periodo di custodia. Il ricorrente contestava che, alla data di adozione della misura cautelare, il reato di cui al capo D) era già estinto per prescrizione (fatto consumato il 05/05/2005, termine di prescrizione per il furto non superiore a 7 anni e 6 mesi, quindi già estinto al 12/12/2013) e che la Corte territoriale non aveva valutato se la misura cautelare fosse stata legittimamente adottata e mantenuta in relazione a quel reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando l'ordinanza della Corte di Appello e rinviando per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale non ha verificato se, al momento dell'adozione del provvedimento cautelare e durante la sua esecuzione, il reato di cui al capo D) fosse già estinto per prescrizione e non ha considerato i termini massimi di fase previsti dall'art. 303 c.p.p. Ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.219/2008 sul carattere non automatico del requisito del proscioglimento nel merito ai fini dell'art.314 c.p.p., affermando che il giudice della riparazione deve accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura (anche l'assenza di una causa estintiva) sia al momento dell'adozione sia durante l'esecuzione della misura. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'equa riparazione per detenzione ingiusta; la Corte ricorda che non può più essere interpretato come condizionante in ogni caso il proscioglimento nel merito (alla luce di Corte Cost. n.219/2008) e va valutato se vi sia ingiustizia formale o eccedenza rispetto alla pena astrattamente irrogabile.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiede che il giudice della riparazione verifichi l'assenza di cause estintive del reato (anche al momento dell'adozione della misura).

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti della custodia cautelare in carcere in relazione alla pena edittale: la Corte ritiene necessario valutare, per ogni imputazione, se la pena edittale massima avrebbe consentito la misura adottata.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Prevede i termini massimi di fase per la custodia cautelare: la Corte osserva che la valutazione della legittimità della misura deve tener conto di tali termini, che variano a seconda del reato.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sull'estinzione del reato per prescrizione; utilizzata per valutare se, alla data della custodia cautelare, il reato fosse già prescritto.

  • art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356

    art. 12-quinquies legge 356/1992

    Uno dei titoli di imputazione originari per i quali era stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    Aggravante richiamata in relazione ad alcuni capi di imputazione; l'esclusione dell'aggravante nel giudizio di merito ha determinato la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo D).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2008

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'art.314 c.p.p. che condizionava in ogni caso il diritto alla riparazione al proscioglimento nel merito; ha obbligato la giurisprudenza a valutare più ampiamente il diritto all'equa riparazione.

Massime di principio

  • La prescrizione di una delle imputazioni non esclude automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice deve verificare se, al momento dell'adozione della misura cautelare, quel reato era già estinto per prescrizione.
  • Il diritto alla riparazione può sussistere anche quando il proscioglimento non è per decisione di merito, purché emerga l'ingiustizia formale della detenzione (es. mancanza ab origine delle condizioni per la misura).
  • Nella valutazione della legittimità della custodia cautelare vanno comparati la durata effettiva della detenzione con la pena astrattamente irrogabile e va tenuto conto dei termini massimi di fase (art.303 c.p.p.) specifici per il reato.
  • Il giudice della riparazione deve accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura sia al momento della sua adozione sia durante la sua esecuzione, compresa l'eventuale esistenza di cause estintive.
  • In caso di più contestazioni oggettivamente diverse, il giudice deve esaminare singolarmente per ciascun capo se la misura cautelare fosse applicabile e se la durata della detenzione ecceda la pena astrattamente irrogabile; solo dopo questa verifica può ritenersi assorbente una determinata constatazione (es. prescrizione).
  • Per il difensore: documentare la data di consumazione del fatto e calcolare il termine di prescrizione, chiedendo espressamente che il giudice della riparazione valuti la sussistenza della prescrizione già al momento della custodia cautelare.

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