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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3093/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per correzione di errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. relativo alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine (art. 303 e con richiamo all'art. 304, comma 6). Il ricorrente denunciava che la Corte non avrebbe valutato correttamente lo spirare del termine di cui all'art. 304, comma 6, e che tale omissione avrebbe determinato una diversa valutazione della durata della custodia cautelare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 299/2005. In data 13/11/2024 il ricorrente e il difensore hanno rinunciato al ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, oltre alla rinuncia espressa, il ricorso era ab origine inammissibile perché il rimedio di cui all'art. 625-bis è previsto solo a favore del condannato a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna e non può essere utilizzato per impugnare provvedimenti non diretti a un condannato (come ordinanze in fase cautelare o provvedimenti ante iudicatum). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'ambito del 625-bis. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Era il motivo del ricorso originario (istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura). La Corte di cassazione, con la sentenza del 21/02/2024 nel giudizio di cognizione, aveva rigettato la richiesta valutandola alla luce dell'art. 303 e collegati.

  • art. 303 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c n.3, comma 2, comma 4)

    La Corte ha ritenuto che, in caso di annullamento con rinvio, opera il comma 2 (che fa decorrere di nuovo il termine), individuando il termine di fase applicabile secondo la lett. c n.3 del comma 1 (grado d'appello) e che il comma 4 non è alternativo al comma 2 ma rappresenta il limite massimo non superabile della misura cautelare, calcolato in ragione della pena edittale.

  • art. 304 cod. proc. pen. (comma 6)

    La questione relativa all'applicazione di tale comma (riguardante il computo della durata della custodia per la parte già sofferta nella fase pregressa) è stata sollevata dal ricorrente come motivo di errore di fatto, ma la Corte non ha esaminato il merito in ragione dell'inammissibilità del ricorso; quindi nessuna statuizione sostanziale è stata resa in questa pronuncia.

  • art. 625-bis cod. proc. pen. (comma 1)

    Il rimedio è strettamente limitato: è ammesso solo a favore del condannato a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna per correggere errori materiali o di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione. Non è utilizzabile contro decisioni non dirette a un condannato (es. provvedimenti cautelari o decisioni ante iudicatum).

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)

    Rilevato quale fondamento per dichiarare inammissibile un ricorso proposto per motivi non previsti dalla norma, cioè quando il rimedio è utilizzato in modo improprio.

  • Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016 (Nunziata)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il ricorso ex art. 625-bis deve restare limitato ai casi in cui la decisione della Cassazione stabilizza il giudicato; non è applicabile alle decisioni intervenute in procedimenti ante iudicatum o a provvedimenti cautelari.

  • Corte costituzionale, sent. n. 299 del 22/07/2005

    Fondata nella memoria del ricorrente per sostenere che il tempo già sofferto in una fase pregressa debba essere considerato nel calcolo della durata della custodia; tuttavia la Corte di cassazione nella presente decisione non ha deciso sul punto per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis è utilizzabile solo dal condannato a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna per correggere errori materiali o di fatto: non è lo strumento per impugnare decisioni in materia di misure cautelari o provvedimenti ante iudicatum.
  • In caso di annullamento con rinvio, ai fini della durata della misura cautelare opera la previsione di cui all'art. 303, comma 2: il termine di fase 'ricomincia' dalla sentenza di annullamento con rinvio e il comma 4 stabilisce un limite massimo calcolato sulla base della pena edittale.
  • Distinguere sempre tra il termine di fase (collegato al grado del procedimento) e il termine massimo inderogabile (collegato alla pena edittale); i due limiti non sono alternativi ma cumulativi rispetto al controllo della durata della misura.
  • Se si vuole contestare il computo della durata della custodia (anche con richiamo alla sentenza costituzionale n. 299/2005), occorre adottare i rimedi idonei e previsti (es. impugnazioni nel merito davanti all'autorità giudicante competente), non il ricorso ex art. 625-bis quando manchi una condanna irrevocabile.
  • La rinuncia espressa al ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità e può esporre il rinunciante al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda; valutare con attenzione l'opportunità della rinuncia.

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