Sentenza del 16/12/2015 n. 5468 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - RIMBORSO CREDITO IVA - Modello VR - Omessa presentazione - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. L'omessa presentazione del Modello VR non è stata considerata decisiva né idonea, da sola, a far venir meno il credito, soprattutto perché l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare dell'eccedenza entro i termini previsti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto al rimborso del credito IVA indicato nella dichiarazione annuale, nonostante l'omessa presentazione del Modello VR. L'Amministrazione sosteneva, sulla base delle istruzioni ministeriali, che la presentazione del modello fosse necessaria per ottenere il rimborso. La decisione ha invece ritenuto prevalente l'effettiva esistenza del credito dichiarato e l'assenza di contestazioni dell'Agenzia mediante rettifiche o accertamenti entro i termini di decadenza.
Norme richiamate
Istruzioni ministeriali per la predisposizione del Modello VR
subordinano alla presentazione del Modello VR il riconoscimento del diritto al rimborso dell'eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale
Le istruzioni ministeriali non possono subordinare in modo sostanziale l'esistenza del diritto al rimborso a un adempimento formale quando il credito risulta dalla dichiarazione annuale e non è stato contestato dall'Amministrazione.
Disciplina IVA sulla dichiarazione annuale e sul rimborso del credito
Il credito IVA dichiarato deve ritenersi sussistente quando l'Amministrazione non lo abbia rettificato o contestato entro i termini di decadenza; in tale situazione il contribuente conserva il diritto alla restituzione anche se non ha presentato il Modello VR.
Massime di principio
- La mancata presentazione di un modello o di un adempimento formale non elimina automaticamente un credito fiscale se questo risulta validamente dalla dichiarazione annuale.
- Per negare il rimborso, l'Amministrazione deve contestare tempestivamente l'esistenza o l'ammontare del credito mediante gli strumenti previsti dalla legge.
- Il decorso dei termini di accertamento senza rettifiche rafforza la stabilità del credito dichiarato e può impedire che un'omissione meramente formale ne comporti la perdita.
- Le istruzioni ministeriali hanno funzione applicativa e non possono introdurre condizioni sostanziali ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per l'esercizio del diritto al rimborso.
- In casi analoghi occorre distinguere tra irregolarità formali, normalmente sanabili o non decisive, e contestazioni sostanziali riguardanti l'effettiva spettanza o l'ammontare del credito.
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