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Sentenza

Sentenza n. 1456/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 965/2023 del 17 ottobre 2023 del Tribunale ordinario di Benevento.

Giustizia amministrativa202506370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 1.500 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese processuali. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con memoria successiva ha rinunciato alla domanda relativa alla penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di condanna alla penalità di mora, rilevando che la rinuncia non era stata notificata alla controparte ma costituiva elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo non eseguita la sentenza e non ravvisando elementi ostativi, poiché il Ministero, pur costituito, aveva depositato un atto di stile. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto una penalità di mora per l'eventuale mancata esecuzione, ma la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia non notificata alla controparte può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda cui si riferisce.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    È individuato il responsabile della DGOSV presso il Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'eventuale esecuzione sostitutiva del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato né adduca elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e disporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La rinuncia non notificata alla controparte non determina necessariamente l'estinzione della relativa domanda, ma può essere valutata quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile dell'amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, se tale designazione è idonea ad assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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